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Agenzie di assicurazione (SNA - CPMI - CONFSAL)

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Agenzie di assicurazione (SNA - CPMI - CONFSAL)

Premio aziendale di produttività


domenica, 01 giugno 2025
Premio aziendale di produttività

(vigenza contrattuale 1-05-2025 / scadenza normativa 30-04-2029 e scadenza economica 31-12-2030)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente C.C.N.L. regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, rappresentati dalle Organizzazioni stipulanti.

 

Premio aziendale di produttività Ccnl 05-03-2025

Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.

Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.

La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:

 

+ 2 punti

+ 4 punti

+ 6 punti

I Categoria Super

euro 150,00

euro 200,00

euro 250,00

I Categoria

euro 140,00

euro 190,00

euro 240,00

II Categoria

euro 125,00

euro 165,00

euro 210,00

III Categoria

euro 110,00

euro 150,00

euro 190,00

Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo.

I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

L'importo del premio può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.

La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione, ai lavoratori aventi titolo, purché in forza nel mese di giugno dell'anno di erogazione.

Le Parti concordano che l’incremento di produttività derivante dall’acquisizione di un nuovo portafogli non comporterà il diritto dei lavoratori ai premi di produzione di cui al presente articolo.

Ulteriori premi di produzione concessi dal datore di lavoro potranno essere oggetto di accordi di II livello (su base aziendale).

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