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Agenzie di assicurazione (UNAPASS)

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Agenzie di assicurazione (UNAPASS)

Premio aziendale di produttività


giovedì, 01 maggio 2025
Premio aziendale di produttività

(vigenza contrattuale 13-01-2025/30-06-2026)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione Ubera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.

 

Premio aziendale di produttività Ccnl 13-01-2025

È istituito il premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto parte e riferimento della contrattazione di secondo livello.

Il premio viene correlato al raggiungimento di un obiettivo aziendale unico per tutti i dipendenti ed un obiettivo individuale, entrambi da definirsi annualmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno come da bozza Accordo quadro allegato al presente Contratto.

Gli obiettivi sono:

- incremento medio in percentuale del monte ore aziendali complessive lavorate (escluso lavoro straordinario).

Ogni anno l'agenzia determinerà l'indice medio monte ore lavorate al 31 dicembre.

- livello di customer care satisfaction incrementale e/o riduzione dei reclami di Agenzia

Ogni anno l'agenzia determinerà il dato dei reclami e della customer care satisfaction al 31 dicembre.

- mantenimento volume del portafoglio clienti e sviluppo.

lavorazione digitale anagrafiche clienti ed aggiornamento puntuale delle stesse, compreso profilo cliente e adeguamento a nuovi gestionali delle Compagnie.

- formazione professionale inerente all'attività svolta, incrementale rispetto agli obblighi di legge, svolta esclusivamente durante l'orario di lavoro, e sotto l'egida esclusiva del datore di lavoro.

Per le agenzie con 1 solo dipendente il premio scatta al raggiungimento di uno solo dei parametri sopra descritti con le identiche modalità.

Gli obiettivi di cui al precedente punto 2 devono essere concordati con il lavoratore/la lavoratrice. Devono essere di possibili realizzazione e di facile determinazione alla data prestabilita. Per la definizione degli stessi, il/la dipendente, può farsi assistere dall'OO.SS., firmataria del presente Contratto, di sua scelta.

Al raggiungimento completo degli obiettivi fissati con cadenza annuale, alla/al lavoratrice/tore spetta un premio aziendale, comprensivo di tutti gli istituti contrattuali differiti, nella misura di:

Euro

 

 

454,55

per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr.

1

465,91

per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr.

2

500,00

per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr.

3

545,45

per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr.

4

590,91

per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr.

5

681,82

per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr.

6

Qualora il/la dipendente scelga di rinunciare al premio in welfare optando di percepire il premio nella busta paga di maggio, il datore di lavoro procederà ad erogare il premio con la determinazione del premio come da punto 9.

Analoga determinazione del premio come da punto 9 verrà erogato a tutti i lavoratori assunti, dimessi e/o licenziati nel corso dell'anno di osservazione.

Il premio di cui al precedente punto 4. è erogato a favore della/del dipendente beneficiaria/o a partire dal mese di maggio di ogni anno esclusivamente nella forma del welfare aziendale così come attualmente disciplinata dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/86, fatte salve le eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di validità del presente Contratto. Come stabilito dalla normativa vigente, i beni e/o servizi erogati in luogo del premio maturato potranno riguardare spese intestate al dipendente beneficiario o ai suoi familiari più stretti (coniuge o figli) o, per le spese di assistenza, ai familiari più anziani o non autosufficienti.

I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali e non saranno utili per la determinazione del T.F.R..

Gli stessi saranno corrisposti in misura proporzionalmente ridotta al personale dipendente a tempo parziale.

Nel caso del decesso della/del dipendente, nell'anno di erogazione del premio, il datore di lavoro sarà tenuto a erogare il premio agli eredi come da tabella al punto 9.4 per il massimo del suo valore.

Qualora il datore di lavoro non adempia all'obbligo di fissazione degli obiettivi nei modi e nei termini di cui al precedente punto 2 e/o in assenza di documentazione comprovante il raggiungimento, il datore stesso è tenuto al versamento del premio in busta paga di maggio con il premio come da tabella del punto 9.4 per il massimo del suo valore.

Qualora si verifichi quanto specificato nel punto 5, il datore di lavoro procederà ad erogare il premio con la seguente determinazione:

Il Premio aziendale di produttività individuale opzionale, come da punto 5, è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.

Il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività individuale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia - verificate per cassa -compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.

La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento di produttività individuale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, misurato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali, sono i seguenti:

 

+ 2 punti

+ 4 punti

+ 6 punti

Euro

A/ p.o. 1° liv.retr. 6

240,00

306,00

382,50

B/ p.o, 3° liv.retr. 5

208,00

265,20

331,50

B/ p.o. 2° liv.retr. 4

192,00

244,80

306,00

B/ p.o. 1° liv.retr. 3

176,00

224,40

280,50

C/ p.o, 2° liv.retr. 2

164,00

209,10

261,38

C/ p.o. 1° liv.retr. 1

160,00

204,00

255,00

Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al punto successivo.

Tali importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti, erogati pro-quota ai lavoratori assunti, dimessi e/o licenziati nel corso dell'anno dì riferimento, con calcolo/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale.

Nel caso del decesso della/del dipendente, nell'anno di erogazione del premio, il datore di lavoro sarà tenuto a erogare il premio agli eredi come da tabella al precedente punto per il massimo del suo valore.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie ( +2 punti, +4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo punto. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.

La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di maggio dell'anno successivo a quello di osservazione.

Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell'incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 - 3° punto - della legge 30.4.1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo punto di detto articolo, così come previsto dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n.135.

Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno essere oggetto di accordi di II livello con le OO.SS. territoriali/regionali di competenza da attuare indipendentemente dai numero delle/dei dipendenti.

Le singole Agenzie daranno comunicazione, tramite una e- mail, all'Ente Bilaterale E.N.B.Ass. riguardo l'applicazione del presente articolo, specificando il numero delle/dei dipendenti che ne hanno beneficiato e con quale delle due opzioni.

Sarà comunque facoltà del datore di lavoro sottoscrivere accordi welfare migliorativi con almeno una delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto, sia per la parte economica, sia per la determinazione degli obiettivi individuali e di agenzia, sia per la fruizione dei benefici fiscali di legge.

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