 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Scadenziario
ANAS

SCADENZA

Contratti collettivi / CCNL
torna alle scadenze

ANAS

Indennità di vacanza contrattuale


martedì, 01 aprile 2025
Indennità di vacanza contrattuale

(01-01-2022/ 31-12-2024)

Sfera di applicazione del ccnl

Il nuovo contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal presente CCNL e dai futuri rinnovi per il personale dipendente del gruppo ANAS.

Il contratto collettivo si applica al personale dipendente del gruppo ANAS.

Indennità di vacanza contrattuale Ccnl 14-12-2022

In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposta ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) in favore dei lavoratori in servizio, fino alla data del raggiungimento dell’accordo di rinnovo

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (tabellare, indennità integrativa speciale ed EDR). Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente CCNL.

Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l’inflazione preventivata in fase di rinnovo e quella realmente osservata da corrispondersi a partire al 1 ° gennaio del terzo anno.

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati