(vigenza contrattuale 1-01-2025/31-12-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo autonomo.
Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori e i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda; rientrano altresì nella suddetta definizione quelle figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo autonomo.
Arretrati Accr 25-03-2025
Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dall’1.1.2025, in euro 5.773,79 e, a decorrere dall’1.1.2026, in euro 6.081,48.
Tali misure comprendono l'importo di euro 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data dell’1.7.1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 12.3.1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del C.C.N.L. 13.4.1995.
Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31.12.2024, è apportato, con decorrenza 1.1.2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dall’1.1.2025 (euro 5.773,79) e il minimo base in vigore all’1.1.2024 (euro 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31.12.2025, è apportato, con decorrenza 1.1.2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dall’1.1.2026 (euro 6.081,48) e il minimo base in vigore all’1.1.2025 (euro 5.773,79).
All’allegato di cui all'Art. 3 sono apportate le seguenti modifiche.
- Al fine di incentivare l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 è pari a euro 4.540,80 (euro quattromilacinquecentoquaranta/80) e per il 2026 a euro 4.783,75 (euro quattromilasettecentoottantatre/75). Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.
- Al fine di evitare la dispersione di competenze manageriali, in via sperimentale e per la durata del vigente C.C.N.L., il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato n. 9 e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a euro 4.540,80 (euro quattromilacinquecentoquaranta/80) e per il 2026 a euro 4.783,75 (euro quattromilasettecentoottantatre/75) per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 dovranno essere erogati dalle imprese con la retribuzione di aprile 2025.
Una tantum Accr 25-03-2025
Le Parti, in considerazione della decorrenza del presente contratto a partire dall’1.1.2025, concordano di erogare, a copertura dell'anno 2024, un importo una tantum onnicomprensivo alle condizioni che seguono.
A) nella misura pari a euro 3.000,00 ai dirigenti che:
A.1) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dall’1.1.2024;
A.2) abbiano fruito, da parte della stessa, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 (novantacinquemila/00) euro;
A. 3) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Il suddetto importo una tantum va erogato in due tranches di pari importo la prima (euro 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (euro 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.
B) nella misura di euro 2.000,00 ai Quadri superiori che;
B.1) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dall’1.1.2024;
B.2) abbiano fruito, da parte della stessa, nel 2024 di una R.A.L. fino a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro;
B.3) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Il suddetto importo una tantum va erogato in due tranches di pari importo la prima (euro 1.000,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (euro 1.000,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.
Trasferte Accr 25-03-2025
Dal 1° aprile 2025 l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili è pari a 100 euro per i dirigenti e 65 euro per i quadri.