(vigenza contrattuale 1-01-2023/ 31-12-2025)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente C.C.N.L. regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, di accoglienza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
Il presente C.C.N.L. tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
Le Istituzioni sono suddivise, a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, in:
Area socio-sanitaria
- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
• Istituti di assistenza domiciliare;
• Case albergo;
• Case protette;
• Case di riposo con reparto protetto;
• Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
• servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio).
Area socio-assistenziale educativa
- Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati, quali ad esempio:
• Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.;
• Servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio);
• Centri di aggregazione giovanile;
• Servizi di animazione;
• Centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
• Centri culturali, ricreativi e sportivi;
• Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcoldipendenti.
Area accoglienza - Servizi - Attività artistiche, culturali e sportive
- Colonie marine e montane,
- Case per ferie, Accoglienza Pellegrini,
- Pensionati e/o Patronati per studenti;
- Case per esercizi spirituali;
Istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio:
- Catacombe,
- Musei,
- Biblioteche, ecc.;
- Uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
- Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
- Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.
Minimi retributivi Ccnl 12-03-2025
Tabellare
1.2.2025
1.3.2025
1.10.2025
Al 31.12.2022
I tranche
Totale
I tranche
Totale
II tranche
Totale
Euro
A
1.093,27
64,17
1157,44
A1
1.485,00
61,77
1.546,77
A2
1.465,25
86,01
1.551,26
64,56
1.615,82
A3
1.512,66
88,79
1.601,45
66,65
1.668,11
B2
1.580,10
92,75
1.672,85
69,62
1.742,48
C1
1.634,03
95,92
1.729,95
72,00
1.801,95
C2
1.701,89
100,00
1.801,89
75,00
1.876,89
D
1.747,17
102,56
1.849,73
76,99
1.926,71
D1
1.842,36
108,15
1.950,51
81,18
2.031,69
D2
1.892,10
111,07
2.003,17
83,37
2.086,54
E1
1.941,83
113,99
2.055,82
85,56
2.141,38
E2
2.058,78
120,85
2.179,63
90,72
2.270,35
F1
2.176,87
127,78
2.304.65
95,92
2.400,57
F2
2.293,80
134,65
2.428,45
101,07
2.529,52
Fondo di Previdenza Complementare Previfonder Ccnl 12-03-2025
Le Parti concordano di costituire il Fondo di Previdenza Complementare (Previfonder).
Per ogni lavoratore è previsto un contributo obbligatorio pari al 1,5% della retribuzione tabellare lorda rapportata alla percentuale di part-time, totalmente a
carico del datore di lavoro, per 13 mensilità annue. L’importo è dovuto a far data dal 10.2.2025 e sarà versato al fondo a partire dal mese successivo a quello di costituzione del Previfonder.
Ciascun lavoratore potrà versare in aggiunta a quanto sopra esposto anche il Tfr ed una quota aggiuntiva della retribuzione tabellare.
Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto ai lavoratori che non aderiscono a Previfonder e che comunichino per iscritto al proprio datore di lavoro di rinunciare al Fondo di previdenza complementare contrattuale.
Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. f), della l. n. 153/1969 e s.m.i, reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10 per cento.
Le Parti, avvieranno la fase costituente del Fondo di previdenza complementare Previfonder entro 3 mesi dalla stipula del presente C.C.N.L., nel rispetto e con il vincolo delle garanzie di sostenibilità, del principio di rappresentatività delle Parti e delle normative in vigore.
Quattordicesima mensilità Ccnl 12-03-2025
Per quanto riguarda la 14ª mensilità i lavoratori avranno diritto al 100% della maturazione dei ratei con effetto dall’1.2.2025.
ROL Ccnl 12-03-2025
Per quanto riguarda la Riduzione Oraria di lavoro (ROL) i lavoratori avranno diritto al 100% della maturazione a far data dall’1.2.2025.
Scatti di anzianità Ccnl 12-03-2025
Per riguarda gli scatti di anzianità, ai fini dell’attribuzione del primo scatto di anzianità a far data dall’1.2.2025 farà fede la data di assunzione.
Classificazione del personale Ccnl 12-03-2025
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui all’art. 1 del presente C.C.N.L. sono classificati come segue:
Quadri
A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con funzioni a carattere direttivo, di cui alla l. 13 maggio 1985, n. 190, con esclusione dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. dell’1.7.1926 n. 1130 ai quali verrà applicato il Contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario.
Livello 1°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Direttore di unità operativa;
- Capo area;
- Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità.
Livello 2°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di diversi profili professionali nonché specifiche professionalità tecniche e/o amministrative anche con l’impiego di attrezzature delicate e complesse nell’esercizio dell’attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Segretario con funzioni direttive;
- Capo settore;
- Aiuto direttore;
- Psicopedagogista;
- Psicologo;
- Pedagogista;
- Medico specialista fino a 24 mesi di anzianità
- Altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3° super
A questo livello appartengono i lavoratori in possesso di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Terapista della riabilitazione;
- Fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista;
- Assistente sociale;
- Infermiere;
- Vigilatrice d’infanzia;
- Educatore professionale socio pedagogico ed educatore professionale socio sanitario;
- Terapista occupazionale;
- Animatore professionale;
- Ostetrica;
- Altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze teoriche ed adeguata esperienza nonché mansioni caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorica e pratica. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impiegato di concetto;
- Segretario e/o economo di settore;
- Educatore senza titolo;
- Operatore con funzioni educative previste dalle normative regionali;
- Capocuoco;
- Maestro del Lavoro o altrimenti definito nelle attività di laboratorio;
- Infermiere generico (ad esaurimento).
Livello 4° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore socio-sanitario, in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
- Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti non autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative regionali (1);
- Operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
- Coordinatore dei servizi ausiliari;
- Puericultrice;
Livello 4°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono particolari capacità tecnico specialistiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore di assistenza, o altrimenti definito a soggetti autosufficienti con
titolo riconosciuto da normative regionali (1);
- Operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti (1);
- Impiegato amministrativo;
- Operaio specializzato;
- Cuoco.
Livello 5° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosuffìcienti con conoscenze acquisite mediante l’anzianità nella struttura e nella mansione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione.
Livello 5°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche e/o socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore generico di assistenza fino a 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione (1);
- Animatore-accompagnatore;
- Operaio qualificato;
- Centralinista;
- Impiegato d’ordine;
- Capo guardarobiere;
- Bagnino;
- Autista;
- Aiuto Cuoco;
- Addetto ai servizi operativi d’ingresso.
Livello 6° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni esecutive ausiliarie promiscue di supporto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Addetto ad attività polivalenti.
Livello 6°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operaio generico;
- Portiere;
- Custode;
- Bidello;
- Telefonista;
- Fattorino;
- Operai addetti:
• lavanderia;
• stireria;
• guardaroba;
• cucina;
• magazzino;
• sanificazione stoviglie;
- Personale addetto alla vigilanza;
- Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala.
- Personale addetto alle pulizie.
Il personale inquadrato all'ex settimo livello sarà inquadrato, a far data dall’1.2.2025, nel 6° livello.
Le Parti convengono di reincontrarsi in occasione dell’emanazione di provvedimenti normativi aventi valenza nazionale che comportino la necessità di inquadrare nuovi profili professionali all’interno del vigente sistema di classificazione del personale.