(vigenza contrattuale 16-02-2024/16-02-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai lavoratori degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali.
Una tantum Ccnl 16-02-2024
Le Parti convengono di definire un importo una tantum/di compensazione a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L. avvenuta il 31.3.2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo.
La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. e verrà erogata nelle seguenti tranches:
- 200 euro 1.5.2024;
- 200 euro 1.5.2025.
L'importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R..
Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1.4.2018 - 1.3.2024 seguendo le previsioni dell'art. 130 del presente C.C.N.L. (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, - per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.
I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.