(vigenza contrattuale 01-04-2023/ 31-03-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.
Assistenza sanitaria integrativa Accr 29.03.2024
Le Parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il C.C.N.L. della distribuzione cooperativa, denominato Coopersalute, che risponde ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi Statuto - Allegato 6).
Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il C.C.N.L. per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ovvero i C.C.N.L. di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l’assistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
A decorrere dall’1.12.2006, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il C.C.N.L. della distribuzione cooperativa assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58 del presente Contratto.
A decorrere dall’1.8.2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori delle imprese a cui si applica il C.C.N.L. della distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Ai fini del miglioramento delle -prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Coopersalute, per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell'impresa, pari a:
- per tutto il personale assunto, iscritto al Fondo Coopersalute, 14,00 euro mensili per ciascun iscritto a partire dall’1.1.2025.
I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.
È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell'impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l'iscrizione la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Le Parti si danno atto che l'adesione al fondo Coopersalute costituisce obbligo inderogabile dell'azienda, che provvede all'iscrizione dei propri lavoratori al Fondo. L'adesione volontaria dell'impresa ad altro fondo sanitario può avvenire solo in via integrativa e non alternativa alla adesione al Fondo Coopersalute, che resta il Fondo a cui l'impresa deve essere iscritta.
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle imprese della Distribuzione Cooperativa Trentina, le Parti sono giunte in data 6.11.2009 ad un'intesa relativa al territorio Trentino così come risulta dal relativo Accordo (vedi Allegato n. 8).
Minimi retributivi
Livelli |
1.5.2025 |
Quadro |
53,13 |
1 |
48,33 |
2 |
42,08 |
3S |
37,50 |
3 |
34,79 |
4S |
32,29 |
4 |
30,00 |
5 |
27,08 |
6 |
20,83 |