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Comunicazione Investimenti ZES

Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all' 1, commi 485 e successivi, della legge n.207/2024  i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 


venerdì, 30 maggio 2025
Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all' 1, commi 485 e successivi, della legge n.207/2024  i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all' 1, commi 485 e successivi, della legge n.207/2024  i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

Peraltro, a pena di decadenza dall’agevolazione, coloro che presenteranno la comunicazione entro il 30 maggio dovranno inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del 17 maggio 2024, emanato dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La comunicazione integrativa dovrà indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.

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