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Pelli e cuoio (INDUSTRIA)

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Contratti collettivi / CCNL
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Pelli e cuoio (INDUSTRIA)

Elemento di garanzia retributiva


sabato, 01 febbraio 2025
Elemento di garanzia retributiva

(vigenza contrattuale 01-03-2023/ 31-03-2026)

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente accordo si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di:

pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.) - valigie e bauli

- cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo

- sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione.

Il presente Contratto si applica anche ai dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli e ombrelloni 

Elemento di garanzia retributiva Ccnl  26-05-2023 Art. 10

Ai fini dell'incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva - EGR".

Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi

L'importo dell'EGR, pari a 200,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.

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