(vigenza contrattuale 1-01-2023/ 31-12-2025)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonchè da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza UNEBA.
Trattamento Economico Progressivo Accr 20-12-2024
Con l’entrata del presente C.C.N.L., cessano gli effetti previsti dall’art. 80 del precedente C.C.N.L. (Trattamento economico progressivo) 2017-2019. Pertanto dall’1.2.2025, in base alla data di assunzione dei dipendenti troveranno applicazione gli artt. 46, 48 e 50 relativi a quattordicesima, ROL e Scatti di anzianità secondo quanto di seguito riportato.
Classificazione del personale Accr 20-12-2024
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui all’art. 1 del presente C.C.N.L. sono classificati come segue:
Quadri
A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con funzioni a carattere direttivo, di cui alla l. 13 maggio 1985, n. 190, con esclusione dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. dell’1.7.1926 n. 1130 ai quali verrà applicato il Contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario.
Livello 1°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Direttore di unità operativa;
- Capo area;
- Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità.
Livello 2°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di diversi profili professionali nonché specifiche professionalità tecniche e/o amministrative anche con l’impiego di attrezzature delicate e complesse nell’esercizio dell’attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Segretario con funzioni direttive;
- Capo settore;
- Aiuto direttore;
- Psicopedagogista;
- Psicologo;
- Pedagogista;
- Medico specialista fino a 24 mesi di anzianità
- Altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3° super
A questo livello appartengono i lavoratori in possesso di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Terapista della riabilitazione;
- Fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista;
- Assistente sociale;
- Infermiere;
- Vigilatrice d’infanzia;
- Educatore professionale socio pedagogico ed educatore professionale socio sanitario;
- Terapista occupazionale;
- Animatore professionale;
- Ostetrica;
- Altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze teoriche ed adeguata esperienza nonché mansioni caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorica e pratica. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impiegato di concetto;
- Segretario e/o economo di settore;
- Educatore senza titolo;
- Operatore con funzioni educative previste dalle normative regionali;
- Capocuoco;
- Maestro del Lavoro o altrimenti definito nelle attività di laboratorio;
- Infermiere generico (ad esaurimento).
Livello 4° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore socio-sanitario, in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
- Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti non autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative regionali;
- Operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
- Coordinatore dei servizi ausiliari;
- Puericultrice;
Livello 4°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono particolari capacità tecnico specialistiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore di assistenza, o altrimenti definito a soggetti autosufficienti con
titolo riconosciuto da normative regionali;
- Operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti;
- Impiegato amministrativo;
- Operaio specializzato;
- Cuoco.
Livello 5° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosuffìcienti con conoscenze acquisite mediante l’anzianità nella struttura e nella mansione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione.
Livello 5°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche e/o socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore generico di assistenza fino a 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione (1);
- Animatore-accompagnatore;
- Operaio qualificato;
- Centralinista;
- Impiegato d’ordine;
- Capo guardarobiere;
- Bagnino;
- Autista;
- Aiuto Cuoco;
- Addetto ai servizi operativi d’ingresso.
Livello 6° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni esecutive ausiliarie promiscue di supporto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Addetto ad attività polivalenti.
Livello 6°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operaio generico;
- Portiere;
- Custode;
- Bidello;
- Telefonista;
- Fattorino;
- Operai addetti:
• lavanderia;
• stireria;
• guardaroba;
• cucina;
• magazzino;
• sanificazione stoviglie;
- Personale addetto alla vigilanza;
- Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala.
- Personale addetto alle pulizie.
Il personale inquadrato all'ex settimo livello sarà inquadrato, a far data dall’1.2.2025, nel 6° livello.
Le Parti convengono di reincontrarsi in occasione dell’emanazione di provvedimenti normativi aventi valenza nazionale che comportino la necessità di inquadrare nuovi profili professionali all’interno del vigente sistema di classificazione del personale.