(vigenza contrattuale 01-11-2023/ 31-12-2026)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente Contratto si applica a tutte le aziende rientranti nell’area contrattuale e di Settore del Soccorso Stradale che, anche congiuntamente, svolgono attività di:
1. trasporto autoveicoli;
2. intervento su luoghi degli incidenti, pulizia delle strade;
3. controllo e gestione di depositi giudiziari, amministrativi, fiduciari ed autorimesse compreso il personale dipendente delle predette strutture che svolgono attività amministrativa, ovvero, che si occupa dell’infortunistica stradale e dell’attività di noleggio e riparazione autoveicoli e demolizione;
4. attività di autoriparazione distinta nelle funzioni di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista;
5. demolizione veicoli.
Le Parti si danno atto che il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti collettivi e Accordi speciali riferitesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla Contrattazione integrativa di cui agli artt. 6 ed 8, del presente Contratto. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Flexible benefits Ccnl 22-11-2023
Le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di "flexible benefits", del valore di € 100 per il 2024, € 100 per il 2025 ed € 150 per il 2026 da utilizzare entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 Ottobre sempre di ogni anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno nove mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio - 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Dichiarazione a verbale
I valori suddetti sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.