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Giocattoli e modellismo (INDUSTRIA)

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Contratti collettivi / CCNL
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Giocattoli e modellismo (INDUSTRIA)

Assistenza sanitaria integrativa Elemento di garanzia retributiva Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro Formazione continua Lavoro a turni Inquadramento lavoratori 1° livello dall'1/1/2025


mercoledì, 01 gennaio 2025
Assistenza sanitaria integrativa Elemento di garanzia retributiva Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro Formazione continua Lavoro a turni Inquadramento lavoratori 1° livello dall'1/1/2025

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.

 

Assistenza sanitaria integrativa Accr 12-06-2024

Le Parti firmatarie del presente CCNL, attraverso il finanziamento da parte delle imprese al fondo Sanimoda garantiscono a tutti i dipendenti l’utilizzo dell’assistenza sanitaria integrativa e a tal fine concordano Di finanziare a far data dal settembre 2018 tale fondo con un contributo mensile, a carico delle imprese di € 8,00, per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese. Il contributo è elevato a € 12 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e a € 15 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra, che in ogni modo avranno sempre facoltà di aderire al presente fondo. In caso di costi inferiori, le Imprese provvederanno all’integrazione a alla confluenza nel fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.

Oltre a quanto già stabilito, è previsto da gennaio 2025, a carico delle imprese un ulteriore contributo di 2 € per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l'introduzione della prestazione LTC. (LongTerm care - Non autosufficienza) già attiva nel fondo.

 

Elemento di garanzia retributiva Accr 12-06-2024

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di ‘‘elemento di garanzia retributiva”.

Tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno, a partire dal 2025, ai lavoratori in forza il 1 ° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro Accr 12-06-2024

Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate, a far data dall’1.1.2025, con le seguenti maggiorazioni:

- 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;

- 20% per le ore prestate nelle giornate del sabato.

 

Formazione continua Accr 12-06-2024

A far data dal 1° gennaio 2025 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato, laddove la durata del contratto sia compatibile, e comunque di durata non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 8 ore pro-capite, in relazione al fabbisogno formativo, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali, realizzabili secondo le seguenti modalità: aula, corsi interni o esterni all'azienda; autoapprendimento con FAD; e-learning; partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all'azienda; coaching; action learning; affiancamento; training on the job. La formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non è computabile ai fini del presente comma.

Le iniziative di cui al comma precedente devono essere realizzate da:

a) enti di cui all' 1 della Legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del lavoro;

b) enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consentono di svolgere attività di formazione continua;

c) enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative;

d) Università pubbliche e private riconosciute, Fondazioni ITS e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;

e) l'azienda.

In alcuni casi, a valutazione della direzione aziendale, tale formazione potrà essere condizionata all’attivazione di un patto di stabilità tra l’azienda e il singolo lavoratore.

 

Lavoro a turni Accr 12-06-2024

Per le ore di effettiva prestazione a turni, a far data dall’1.1.2025, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 2,2% della retribuzione di fatto.

Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza, la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello Stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo.

 

Inquadramento lavoratori 1° livello dall'1/1/2025 Accr 12-06-2024

I lavoratori inquadrati al 1° livello saranno inquadrati al 2° livello entro il 31 dicembre 2024.

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