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Scuole private (ANINSEI)

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Scuole private (ANINSEI)

Minimi retributivi - Assistenza sanitaria integrativa


mercoledì, 01 gennaio 2025
Minimi retributivi - Assistenza sanitaria integrativa

(vigenza contrattuale 1-09-2024/ 31-12-2027)

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente ccnl disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle Scuole non statali.

A tutto il personale che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità di 20,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.

Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione.

Salario di anzianità importi complessivi

Decorrenza

Dall’1.1.2004

Dall’1.1.2008

Dall’1.1.2012

Dall’1.1.2014

Dall’1.1.2016

Dall’1.9.2022

Dall’1.0.2025

Data di assunzione prima del 31.12.1995

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31.12.1997 + quanto sottoindicato in relazione all’anno alla data di assunzione

Dall’1.1.1996 al 31.12.2001

15,00

25,00

35,00

45,00

55,00

70,00

90,00

Dall’1.1.1996 al 31.12.2001

15,00

25,00

35,00

45,00

55,00

70,00

90,00

Dall’1.1.2002 al 31.12.2005

 

10,00

20,00

30,00

40,00

55,00

75,00

Dall’1.1.2006 al 31.12.2009

 

 

10,00

20,00

30,00

45,00

65,00

Dall’1.1.2010 al 31.12.2001

 

 

 

10,00

20,00

35,00

55,00

Dall’1.1.2012 al 31.12.2013

 

 

 

 

10,00

25,00

45,00

Dall’1.1.2014 al 31.8.2020

 

 

 

 

 

15,00

35,00

Dall’1.9.2020 al 31.12.2023

 

 

 

 

 

 

20,00

Se la maturazione dei due anni di servizio ininterrotto avverrà dopo il limite del 1° gennaio 2025 non spetta il salario di anzianità.

Minimi retributivi Ccnl 15-06-2024

 

Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del presente C.C.N.L. sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Liv.

Retribuzione C.C.N.L. 2021 - 2023

Retribuzione C.C.N.L. 2024 - 2027

Dall’1.9.2023

Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

Dall’1.1.2027

I

1.239,31

1.280,91

1.322,51

1.347,46

II

1.268,88

1.311,47

1.354,06

1.379,61

III

1.330,16

1.374,81

1.419,45

1.446,24

IV

1.397,56

1.444,47

1.491,38

1.519,52

V

1.489,64

1.539,64

1.589,64

1.619,64

VI

1.489,64

1.539,64

1.589,64

1.619,64

VII

1.512,44

1.563,21

1.615,67

1.646,17

VIIIA

1.585,38

1.638,59

1.693,59

1.725,56

VIIIB

1.671,80

1.727,91

1.785,91

1.819,62

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Liv.

Totale aumenti

dal

dal

dal

I

108,15

41,60

41,60

24,96

II

110,73

42,59

42,59

25,55

III

116,08

44,65

44,65

26,79

IV

121,96

46,91

46,91

28,15

V

130,00

50,00

50,00

30,00

VI

130,00

50,00

50,00

30,00

VII

133,73

50,77

52,47

30,49

VIIIA

140,18

53,21

55,00

31,96

VIIIB

147,82

56,11

58,00

33,70

Assistenza sanitaria integrativa Ccnl 15-06-2024

Le parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria in­tegrativa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) costituisce uno dei punti qualificanti del nuovo CCNL. Infatti, oltre alla definizione di un intervento qualitativo fortemente apprezzabile in termini di welfare contrattuale e di fidelizzazione delle risorse, ad invarianza di erogazione economica il costo complessivo risulta compatibile con le dinamiche di costo delle risorse umane, a beneficio sia dell' azienda che del dipendente.

Le Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola non statale attraverso l'individua­zione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per tutti i dipendenti.

Le Aziende aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria dal 1° gen­naio 2025.

Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.

Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in

conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è faco1tà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico e/o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli aggiun­tivi.

Le Parti convengono di affidare assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma, l’individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà aver luogo durante la vi­genza del presente contratto e sarà efficace a far data dal prossimo rinnovo. L’Osservatorio Nazionale di cui all’Art. 4 Parte I del pre­sente CCNL, valuta ogni possibile evoluzione al fine di rendere il sistema maggiormente competitivo.

Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. red­dito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.

 

 

 

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