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Occhiali (ARTIGIANATO)

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Occhiali (ARTIGIANATO)

Una tantum


domenica, 01 settembre 2024
Una tantum

(vigenza contrattuale 1.01.2024-31.12.2026)

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica all’Area Tessile-Moda per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria e del C.C.N.L. Area Chimica Ceramica per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della Chimica e della Ceramica.

Una tantum Accr 16.07.2024

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2023 - 30.6.2024), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 110 euro.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima di 55 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda di 55 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2024.

L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

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