(vigenza contrattuale 1-04-2023/ 31-03-2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai dipendenti del settore Distribuzione Moderna Organizzata (DMO).
Erogazioni una tantum Accr 23-04-2024
Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti firmatarie del presente Accordo di rinnovo intendono completare l'integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, la corresponsione di un importo lordo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari a 350 euro lordi sul IV livello, come di seguito riparametrato per ogni livello contrattuale ed erogato in due rate, la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.
Liv. |
1.7.2024 |
1.7.2025 |
Quadro |
303,81 |
303,81 |
I |
273,67 |
273,67 |
II |
236,73 |
236,73 |
III |
202,34 |
202,34 |
IV |
175 |
175 |
V |
158,11 |
158,11 |
VI |
141,95 |
141,95 |
VII |
121,53 |
121,53 |
Operatori di vendita |
||
I cat. |
165,20 |
165,20 |
Il cat. |
138,69 |
138,69 |
Gli importi di cui sopra, che saranno riproporzionati per i lavoratori part-time, verranno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alle rispettive scadenze.
I suddetti importi saranno calcolati come segue:
- in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità nel periodo dall’1.1.2022 al 31.3.2023;
- riproporzionati su base mensile in quindici quote frazionali.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Le erogazioni una tantum di cui al presente articolo sono escluse ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Con la suddetta disciplina le Parti dichiarano che non è dovuta alcuna ulteriore spettanza economica riferita o comunque riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale, a qualsivoglia titolo.