 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Scadenziario
Commercio (Cooperative di consumo)

SCADENZA

Contratti collettivi / CCNL
torna alle scadenze

Commercio (Cooperative di consumo)

Minimi retributivi, Una Tantum


lunedì, 01 aprile 2024
Minimi retributivi, Una Tantum

(vigenza contrattuale 1-04-2023/ 31-03-2027)

Sfera di applicazione del Ccnl

Si applica ai dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Minimi retributivi Accr 29-03-2024

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali:

Liv.

Par.

Decorrenze

Totale

1.4.2023

1.4.2024

1.5.2025

1.12.2025

1.11.2026

1.3.2027

Quadro

255

53,13

123,96

53,13

61,98

61,98

70,83

425,00

1

232

48,33

112,78

48,33

56,39

56,39

64,44

386,67

2

202

42,08

98,19

42,08

49,10

49,10

56,11

336,67

3S

180

37,50

87,50

37,50

43,75

43,75

50,00

300,00

3

167

34,79

81,18

34,79

40,59

40,59

46,39

278,33

4S

155

32,29

75,35

32,29

37,67

37,67

43,06

258,33

4

144

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

240,00

5

130

27,08

63,19

27,08

31,60

31,60

36,11

216,67

6

100

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

166,67

Una Tantum

Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 22.12.2022, le Parti firmatarie del presente Accordo di rinnovo intendono completare l'integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo di "una tantum" pari a 350 euro lordi, al IV livello riparametrato sugli altri livelli.

Pertanto, verrà erogato un importo forfettario a titolo di "una tantum" così come da tabella sottostante:

Liv.

Par.

1.4.2024

1.4.2025

Totale

Quadro

255

354,17

265,63

619,79

1

232

322,22

241,67

563,89

2

202

280,56

210,42

490,97

3S

180

250,00

187,50

437,50

3

167

231,94

173,96

405,90

4S

155

215,28

161,46

376,74

4

144

200,00

150,00

350,00

5

130

180,56

135,42

315,97

6

100

138,89

104,17

243,06

Ai soli fini del computo tale importo, divisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dall’1.1.2022 al 31.3.2023.

Gli importi di cui sopra, che saranno riproporzionati per i lavoratori a part-time, verranno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alla data dell'erogazione.

I suddetti importi verranno calcolati come segue:

- In misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo dall’1.1.2022 al 31.3.2023;

- Pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dall’1.1.2022 al 31.3.2023.

- Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tali importi sono esclusi ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e dalla base di calcolo del T.f.r..

Con l'erogazione dell'importo forfettario aggiuntivo "una tantum", le Parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all'intero periodo di vacanza contrattuale (1.1.2020 – 31.3.2023) a qualsivoglia titolo.

Le Parti dichiarano che non è dovuta alcuna ulteriore spettanza economica riferita o comunque riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale, a qualsivoglia titolo.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati