(vigenza contrattuale 16-02-2024/ 16-02-2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il C.C.N.L. si applica a tutte le attività professionali, anche associative, come sopra definite, appartenenti alle professioni ordinistiche e non, di seguito elencate nelle specifiche "Aree", e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse.
A) Area professionale Economico - Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, Attuari e altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologi, Biologi, Studi infermieristici e Operatori Sanitari abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali e di consulenza professionale
Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Il presente C.C.N.L. sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti collettivi sottoscritti dalle Parti stipulanti. Per tutto il periodo della sua validità, il presente C.C.N.L. deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
Minimi tabellari Ccnl 16-02-2024 art. 140
Confedertecnica |
|
Liv. |
Minimo tabellare in vigore dall’1.3.2024 |
Quadri (ex 1°S Confedertecnica) |
2.281,51 |
1° |
2.018,99 |
2° |
1.758,66 |
3°S |
1.631,29 |
3° |
1.616,37 |
4°S |
1.567,44 |
4° |
1.511,28 |
5° |
1.406,48 |
Ente bilaterale art. 13
A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (Cadiprof Ebipro), come elencate dal presente C.C.N.L., viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità, di 29 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. Inps con causale ASSP. Il versamento del contributo sopra indicato da diritto alle prestazioni erogate dai singoli enti bilaterali secondo quanto previsto dai regolamenti dagli stessi adottati.
Nella medesima contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale: datori di lavoro, collaboratori e lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
Le Parti firmatarie del C.C.N.L. convengono di suddividere la citata quota sopra indicata nel seguente modo:
- 20 euro per 12 mensilità a Cadiprof;
- 9 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 7 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad Ebipro.
Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite nello specifico accordo tra le Parti firmatarie del C.C.N.L.
Le Parti convengono di affidare a Cadiprof le attività connesse al recupero del contributo unico previsto dal comma 2 del presente articolo secondo le modalità che saranno definite da apposito regolamento.
In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43 (quarantatré) corrisposto per 14 mensilità. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il suddetto importo non è riproporzionabile. Oltre al suddetto importo, che rappresenta il trattamento minimo che deve essere riconosciuto al lavoratore, il datore di lavoro è, altresì, obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nell'ipotesi di adesione al sistema della bilateralità.
Le prestazioni previste dagli enti bilaterali consultabili nei siti istituzionali www.Ebipro.it e www.cadiprof.it costituiscono in questo senso una tutela fondamentale per i lavoratori.