(vigenza contrattuale 1-01-2023/31-12-2025)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente CCNL si applica ai dipendenti degli Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione che, nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito precisati, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL.
A. Studi Professionali
a. Ordinistici, in area:
1) Economico-amministrativa: Notai, Commercialisti ecc.
2) Giuridica: Studi legali ecc.
3) Del lavoro: Consulenti del lavoro ecc.
4) Tecnica: Architetti, Biologi, Chimici, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti ecc.
5) Sanitaria: Farmacisti, Infermieri, Medici, Odontoiatrici, Ostetrici, Psicologi ecc.
6) Altre Professioni intellettuali Ordinistiche
b. Non Ordinistici, nell'area della consulenza professionale, a titolo esemplificativo:
1) Ricerca e Selezione del Personale
2) Consulenza Risorse Umane
3) Consulenza Tecnica
4) Servizi professionali
B. Agenzie di Assicurazioni
C. Altri analoghi Studi o Agenzie riconducibili ai precedenti
Minimi retributivi Ccnl 17-01-2023 (Art. 241)
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Quadri, Impiegati e Operai
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita
Lavoro intermittente: trattamento economico (Art. 114)
Al Lavoratore Intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga i) della seguente Tab. 1), che comprende:
- quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale, nel valore convenzionalmente stabilito;
- quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e permessi;
- quota oraria del Preavviso contrattuale (solo in caso di Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato);
- quota oraria dell'Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso Accordo di Secondo Livello;
- quota oraria dell'Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C.
Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dal 1/1/2024
Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità (Art. 115)
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell'Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere una "Indennità oraria di disponibilità", conforme alla seguente Tabella.
Indennità oraria di disponibilità (in euro)
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di "disponibilità alla prestazione" resa dal Lavoratore Intermittente.
Nel Contratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme disciplinari sull'Indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l'Azienda tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall'inizio dell'impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibilità.
Il reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere "alla chiamata" costituisce motivo di sospensione della predetta indennità.
L'Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale, ma sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/2015).
Nei casi di Contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell'Indennità di disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale pro quota, così come previsto per la generalità dei lavoratori.