(vigenza contrattuale 1-01-2023/ 31-12-2025)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro si applica a tutte le Aziende ed ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere nonché a tutte le Aziende che producono lampade elettriche, valvole termoioniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici (denominate anche Aziende che producono lampade e display).
Assistenza Sanitaria Integrativa Accr 10-02-2023
Con l'intento di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori all'assistenza sanità integrativa già regolata nel CCNL, viene stabilito che a decorrere dal 1/1/2024, tutti i lavoratori sotto specificati siano iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle parti.
Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1º gennaio 2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell'azienda pari a 14 euro mensili.
Sempre a decorrere dal 1º gennaio 2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite.
Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo, forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31 dicembre 2023, come erogare il contributo di cui al precedente punto 3, da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l'eventuale confluenza nel fondo condiviso.
Minimi retributivi (Tab C e D)
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro con esclusione delle seconde lavorazioni del vetro piano)
Liv. |
Minimi all’1.1.2024 |
1 |
1.093,72 |
2 |
1.226,11 |
3 |
1.366,96 |
4 |
1.465,06 |
5 |
1.606,96 |
5A |
1.662,51 |
6 |
1.718,12 |
6A |
1.760,66 |
7 |
1.959,16 |
8 |
2.197,08 |
8A |
2.262,57 |
Minimi retributivi + Ipo
Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati).
Cat. |
Minimi all’1.1.2024 |
|
Min. |
Ipo |
|
F |
1.611,50 |
- |
E |
1.741,06 |
- |
143,03 |
||
182,64 |
||
D |
1.983,92 |
- |
144,80 |
||
200,34 |
||
C |
2.240,40 |
- |
43,79 |
||
B |
2.487,29 |
- |
62,79 |
||
A |
2.729,19 |
- |
65,63 |