(vigenza contrattuale 25-10-2023/ 31-12-2025)
Sfera di applicazione del Ccnl
La Parte Generale del contratto, comune a tutte le Parte Specifiche, è sottoscritta dalla totalità delle Associazioni Datoriali e dalle Segreterie Nazionali di Categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.
Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale ed è sottoscritta dall’Associazione Datoriale interessata e dalle Segreterie Nazionali di Categoria firmatarie della parte generale.
Parte specifica gestori aeroportuali:
- Assaeroporti;
Parti specifiche vettori:
- Assaereo;
- FAIRO.
Parte specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:
- Assohandlers.
Parte specifica catering aereo:
- Federcatering.
Parti specifiche ATM servizi diretti e complementari (Air Traffic Management):
- Assocontrol.
Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione 1e Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti riconoscono di aver individuato la regolamentazione di settore.
Contributi sindacali Ccnl 25.10.2023 Art. H40
A far data dall’1.1.2024, le imprese provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il presente C.C.N.L. nella misura dell’1% della paga base e contingenza contrattualmente applicata e per 14 mensilità, in forza della delega rilasciata dal lavoratore; l’indicazione delle modalità di versamento a cui l’impresa dovrà attenersi saranno comunicate dalle rispettive Federazioni firmatarie il presente C.C.N.L.. In ottemperanza a quanto definito nel c.d. Gdpr, in caso di disdetta da parte del lavoratore - lo stesso - dovrà dame comunicazione anche alla Organizzazione Sindacale interessata.
Le Aziende, verseranno mensilmente alle Federazioni Firmatarie del presente C.C.N.L. le trattenute effettuate ai lavoratori.
Gli appositi elenchi dei rispettivi iscritti alle Federazioni, nel rispetto della D.Lgs. 196/03, saranno trasmessi alle stesse con le modalità attualmente in essere.
Minimi retributivi Art. H15
Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica, Sezione Handlers del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali vengono definiti gli incrementi dei nuovi minimi contrattuali riferiti al 4° livello parametrale:
- € 55,00 lordi a decorrere da gennaio 2024.
Tali incrementi non hanno incidenza sugli istituti variabili ed incentivanti per i quali si farà riferimento a quanto definito all’art. H10 per tutta la vigenza dell’attuale parte economica.
Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente tabella.
Indennità giornaliera Art. H19
A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di € 2,38 giornaliere.
Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo Art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in € 3,62.
L’indennità giornaliera di cui sopra sarà incrementata nelle misure di cui alla seguente tabella e sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie: dal 1 Gennaio 2024: € 0,93 per il personale turnista ed € 0,83 per il personale non turnista.
Una Tantum/Welfare aziendale
Per compensare il mancato rinnovo della parte economica nel periodo di riferimento, le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla firma del presente accordo - a condizione che il rapporto permanga sino alla data di erogazione - un importo economico una tantum pari a € 500/00 lordi o, in alternativa, a scelta del lavoratore manifestata per iscritto all’azienda, un importo a titolo di welfare aziendale pari a € 650,00 lordi.
Ove il lavoratore opti per l’una tantum, l’importo sarà corrisposto nel mese di dicembre 2023, ove opti invece per il welfare aziendale, l’importo di € 650,00 lordi potrà essere fruito nell’anno 2024.
Tali somme verranno riproporzionate rispetto al 1 dicembre 2023 in caso di assunzione a tempo indeterminato successivo al 1 luglio 2017 (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero).
Tali importi vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto non hanno alcuna incidenza, ai sensi del D.L. 318 del 16 giugno 1996 convertito nella Legge 29 luglio 1996 n. 402 su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR.
Per il personale a tempo parziale tutti gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in relazione alla durata della prestazione.
Le parti convengono che, fermo restando quanto previsto in termini di decorrenza e durata del presente CCNL, gli effetti economici del presente contratto sono da considerarsi a valere sino a tutto il 30 giugno 2026.