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Ombrelli Ombrelloni (Industria)

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Ombrelli Ombrelloni (Industria)

Assistenza sanitaria integrativa 


domenica, 01 settembre 2024
Assistenza sanitaria integrativa 

(vigenza contrattuale 01-04-2023/ 31-03-2026)

 

 

Sfera di applicazione del Ccnl

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.) - valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione.

 

Il presente Contratto si applica anche ai dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli e ombrelloni che applicavano il relativo CCNL del 31/3/2013, con le seguenti decorrenze:

 

- per la parte economica dal 1/1/2017;

 

- per la parte normativa dal 1/1/2022. Fino a tale data continuerà ad essere applicato il CCNL 31/3/2013. Resterà comunque in vigore l'inquadramento unico dei lavoratori del comparto ombrelli-ombrelloni (Art.98 del CCNL 31/3/2013), che sarà allegato al presente Contratto nazionale.

 

Per dipendenti si intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (c.d. categorie speciali), gli impiegati e i quadri.

 

Assistenza sanitaria integrativa Accr 26-05-2023  Art. 106 

 

Le parti firmatarie del presente CCNL intendono garantire a tutti i dipendenti del settore un fondo di assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1° settembre 2018.

 

A tal fine concordano:

 

1. di finanziare a fare data dal settembre 2018 tale fondo con un contributo mensile, a carico delle imprese di € 8,00, per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese - per il rapporto a tempo determinato. Il suddetto contributo è elevato a 12,00 euro mensili con decorrenza dal 1º aprile 2021.

 

Con lo scopo di migliorare le prestazioni a beneficio dei lavoratori del settore, con il passaggio al piano sanitario Premium, con decorrenza dal 1º gennaio 2024 il contributo medesimo è elevato a 15 euro.

 

2. di avviare entro il 1° gennaio 2018 i lavori per l'adesione ad un fondo intersettoriale sanitario del settore Moda qualora venga costituito o, in sua assenza, ad altro analogo Fondo di natura contrattuale.

 

3. Il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra, che in ogni modo avranno sempre facoltà di aderire al presente fondo. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con le RSU/OOSS.

 

Inoltre, con decorrenza dal 1º gennaio 2024, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC). Saranno iscritti a tale assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del presente articolo, in forza alla suddetta data. Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui al presente articolo. Tale contributo avrà decorrenza dal 1º ottobre 2023.

 

Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene già assicurata ai lavoratori dell'azienda una analoga copertura assicurativa contro la non autosufficienza con costi pari o superiori a quelli di cui sopra. In tali casi, azienda e RSU si incontreranno per verificare la specifica situazione e, in caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza.

 

 

 

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