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Noleggio autobus con conducente (ANAV)

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Noleggio autobus con conducente (ANAV)

Nuovi minimi retributivi -  Elemento di garanzia retributiva


domenica, 01 ottobre 2023
Nuovi minimi retributivi -  Elemento di garanzia retributiva

(Vigenza contrattuale 06-10-2022/ 31-12-2023)

Sfera di applicazione del Ccnl

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina ai dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.

Ccnl  6-10-2022 All. 5

Ccnl  6-10-2022 Art. 5ter

Minimi retributivi

Liv.

Nuove retribuzioni tabellari

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2023

C4

751,48

773,87

796,25

C3

939,33

967,32

995,30

C2

1.006,97

1.036,97

1.066,97

C1

1.142,24

1.176,27

1.210,30

B3

1.164,79

1.199,49

1.234,19

B2

1.217,38

1.253,65

1.289,92

B1

1.277,50

1.315,56

1.353,62

A2

1.412,76

1.454,85

1.496,94

A1

1.502,94

1.547,72

1.592,50

Q2

1.502,94

1.547,72

1.592,50

Q1

1.502,94

1.547,72

1.592,50

Elemento di garanzia retributiva

Ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 150 lordi a titolo di "Elemento di garanzia retributiva" ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di ottobre ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente.

La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui al comma 6 del presente articolo sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

 

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