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Nettezza Urbana (Aziende Municipalizzate/ Aziende Private)

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Nettezza Urbana (Aziende Municipalizzate/ Aziende Private)

Nuovi minimi retributivi - Scatti di anzianitá


sabato, 01 luglio 2023
Nuovi minimi retributivi - Scatti di anzianitá

(vigenza contrattuale 1-01-2022/ 31-12-2024)

Sfera di applicazione del Ccnl

Il presente accordo si applica ai dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.

Minimi retributivi Accr 18-05-2022  

Livelli              

01/07/2023

Q

€ 3.455,57

8

€ 3.074,99

7A

€ 3.040,56

7B

€ 2.634,63

6A

€ 2.506,61

6B

€ 2.391,12

5A

€ 2.273,00

5B

€ 2.176,39

4A

€ 2.081,89

4B

€ 2.018,61

3A

€ 1.954,19

3B

€ 1.862,99

2A

€ 1.855,63

2B

€ 1.669,36

1A

€ 1.502,41

1B

€ 1.327,84

J

€ 1.201,94

Scatti di anzianità

A decorrere dall'1.7.2023, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:

Liv.

Euro

1

15,24

2

17,66

3

19,11

4

20,92

5

21,83

6

24,65

7

26,04

8

29,05

Q

39,17

Per i lavoratori già in forza nel settore alla data della firma del presente accordo di rinnovo sono mantenuti gli importi stabiliti ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. 6.12.2016, fermi rimanendo gli importi massimi di cui al comma 7 del presente articolo.

L'importo dell’aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio all’1 luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.

Ai fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Gli importi massimi maturabili per aumenti periodici di anzianità sono i seguenti:

Livello

Euro

1

152,40

2

176,60

3

191,10

4

209,20

5

240,20

6

271,10

7

312,50

8

348,60

Q

391,70

I valori degli aumenti periodici di cui ai precedenti commi 1 e 5 spettano ai dipendenti inquadrati ai diversi livelli, indipendentemente dalla posizione parametrica attribuita nel proprio livello di inquadramento.

Fermo restando quanto stabilito relativamente ai criteri di maturazione degli aumenti periodici di anzianità nonché, in caso di passaggio di livello, relativamente al mantenimento dell'importo di tali aumenti maturati nel livello di provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.) è il seguente:

Liv.

Importo singolo A.P.A. per livello

Importo massimo A.P.A. per livello

Numero massimo teorico A.P.A. triennali maturabili per livello

 

Euro

1

15,24

152,40

10

2

17,66

176,60

10

3

19,11

191,10

10

4

20,92

209,20

10

5

21,83

240,20

11

6

24,65

271,10

11

7

26,04

312,50

12

8

29,05

348,60

12

Q

39,17

391,70

10

Fermi restando i requisiti e i criteri generali stabiliti dai commi da 1 a 4 del presente articolo ai fini della maturazione e dell'attribuzione dell'importo spettante a titolo di aumento periodico di anzianità, il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, inquadrato nel livello J avrà diritto all'importo massimo di euro 8,80 al maturare dell'anzianità di 30 26 mesi di servizio prevista dall'art. 15, comma 8, del presente C.C.N.L. ovvero a un importo minore in relazione alla minore anzianità di servizio maturata alla prestabilita cadenza triennale.

In considerazione della data di cui al primo comma del presente articolo, le Parti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione dell'A.P.A. sono le seguenti:

1.7.2023; 1.7.2026; 1.7.2029, e così via, con la medesima progressione triennale.

Al fine di allineare temporalmente l'erogazione degli aumenti di anzianità di cui al presente articolo con quanto previsto all'articolo 30 del C.C.N.L. Utilitalia 10.7.2016, le Parti valuteranno entro il 31.12.2022 l'eventualità di erogare gli aumenti di anzianità a partire dall'1.1.2024, a fronte di adeguata compensazione, con successiva progressione triennale.

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