(vigenza contrattuale 23-12-2021/ 23-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente Ccnl ha valore per i dipendenti delle aziende che lavorano prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, ivi compresi banchi metalli e delle aziende di affinazione di metalli preziosi, ancorché occupati in unità prevalentemente dedite ad attività commerciale e/o espositiva, nonché per i dipendenti delle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero-gioielliero interconnessioni di significativa rilevanza, intendendosi per tali anche i punti vendita compresi quelli destinati all'e-commerce, punti espositivi e showroom facenti capo esclusivamente a tali aziende
Elemento perequativo
A decorrere dal 2022, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.
Flexible benefits
Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200.00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Minimi retributivi
Poiché nell’anno 2022 l'adeguamento Ipca risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di giugno 2023 dall’accordo di rinnovo 23.12.2021, i minimi tabellari in vigore dal mese di giugno 2023 saranno adeguati all'importo risultante dall’incremento Ipca.
Per effetto di quanto precede, a decorrere dall’1.6.2023 gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono pari a:
Cat. |
Incrementi mensili dall’1.6.2023 |
Minimi Mensili dall’1.6.2023 |
2ª |
90,01 |
1.453,87 |
3ª |
99,17 |
1.601,81 |
4ª |
103,19 |
1.666,71 |
5ª |
110,24 |
1.780,61 |
5ª Super |
117,67 |
1.900,52 |
6ª |
126,49 |
2.043,04 |
7ª |
137,54 |
2.221,43 |
I suddetti nuovi importi dei minimi retributivi per livello a decorrere dall’1.6.2023 sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi retributivi dall’1.6.2023 previsti nella Tabella dei minimi retributivi di cui al testo del C.C.N.L. 23.12.2021.