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Calzaturieri (Piccola Industria)

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Calzaturieri (Piccola Industria)

Indennità sostitutiva - Elemento di garanzia retributiva


giovedì, 01 giugno 2023
Indennità sostitutiva - Elemento di garanzia retributiva

(vigenza contrattuale 01-04-2019/ 31-03-2023)

Sfera di applicazione del Ccnl

Il presente Ccnl si applica al comparto della piccola e media industria tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva, anche attraverso interventi di formazione che incrementino la professionalità dei lavoratori e della filiera.

Accr 24-01-2020 Art. 12bis

Accr 24-01-2020 Art. 12ter

Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera e ) dell'art. 12

Nelle aziende dove non è stata data applicazione a quanto previsto dalla lettera C) dell'art. 12, con decorrenza dall'anno 2020 verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

L'importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno.

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".

Tale importo è pari a euro 240, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza l’1 gennaio dello stesso anno di erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale.

Con decorrenza dall'anno 2021, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.

L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

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