Sfera di applicazione del Ccnl
si applica a tutte i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, operanti nei seguenti settori (di seguito, "Ambito di Applicazione"):
- ex IPAB de-pubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
- Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
- Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
- Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.).
Una tantum Accr 28-04-2023
A copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di una tantum, pari, ad Euro 300,00 (trecento/00). Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa durante il periodo 2020 - 2022, secondo i seguenti scaglioni;
- assunzione nel corso del 2020: € 300
- assunzione nel corso del 2021: € 200
- assunzione nel corso del 2022: € 100
Tali importi saranno erogati in 15 rate mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.