(vigenza contrattuale 01-1-2022/31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai lavoratori addetti al settore elettrico.
Reperibilità Accr 18-07-2022 Art. 30
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra nelle misure di seguito indicate.
|
Orario settimanale in 5 giorni Euro |
Giornaliera |
Importo in cifra pari a 15,26 |
Sesto giorno (giornaliera) |
Importo in cifra pari a 32,99 |
Festivo (giornaliera) |
Importo in cifra pari a 53,13 |
Nuovi importi a partire da ottobre 2022
Al fine di tener conto degli adempimenti di carattere complementare imposti al lavoratore reperibile in dipendenza della prestazione richiestagli fuori dell'orario di lavoro, con necessità di raggiungere il luogo dell'intervento, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:
1) al lavoratore reperibile viene corrisposto forfettariamente, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, l'equivalente di un'ora di viaggio nel valore del 150%;
2) inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore alle tre ore, detto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora superiore;
3) nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da consentire un sollecito intervento e non potendo usufruire di mezzi aziendali, il lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro od il luogo dell’intervento, la spese di viaggio andranno rimborsate con riferimento analogico alle tariffe previste per i “rimborsi spese chilometriche” dagli accordi di secondo livello secondo la prassi in atto.
Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 22.00 e le 6.00 del mattino
In conformità a quanto previsto dall'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente C.C.N.L., gli interventi compiuti fra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, e fermo restando l'adeguata protezione di cui al comma 9, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro dal mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano);
- per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo.
Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al precedente comma 4 [7] si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente par raggiungere il luogo dell’intervento o di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un’ora di viaggio.
A partire da ottobre 2022, qualora l'intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l'orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico sarà considerato continuativo.
Tale previsione non è cumulabile con analoghe protezioni o situazioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale per i lavoratori con mezzo a casa che potranno essere oggetto di verifica a livello aziendale.
Adeguata protezione - permessi aggiuntivi
Le Parti concordano le misure atte a garantire una adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui al comma 7, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24.
In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero.
Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell’orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.
Le Parti concordano, altresì, che in relazione a quanto previsto al comma 2 lett. a) del presente articolo, laddove con riferimento ad un periodo semestrale, si verifichi un impegno di reperibilità ordina ria superiore alla frequenza di norma di 1 su 4, si darà luogo a riposi aggiuntivi nelle misure di seguito indicate:
a. oltre 55 giorni di impegno in reperibilità, maturazione di 1 giorno di riposo;
a. oltre 60 giorni di impegno in reperibilità, maturazione di 1 giorno e mezzo di riposo;
b. oltre 65 giorni di impegno in reperibilità, maturazione di 2 giorni di riposo;
Al fine di consentire una puntuale gestione di quanto previsto nel presente comma l'applicazione della norma avrà luogo a partire da gennaio 2023.
Nei confronti dei lavoratori ai quali sia richiesto di prestare un servizio di “reperibilità speciale” - da effettuare cioè nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall’art. 15 del D.P.R. 1.11.1959, n. 1363 - compete, per ogni giornata di effettivo espletamento del servizio, un’indennità in cifra fissa secondo modalità che saranno regolate da specifici accordi di secondo livello secondo la prassi in atto. Le Parti confermano che, durante il servizio di reperibilità speciale, non sussistono impedimenti alla fruizione del riposo da parte del dipendente nel periodo non impegnato dall'esercizio dell’attività che il lavoratore può essere chiamato a svolgere; le Parti, altresì, confermano, per tale forma di reperibilità, ai sensi della premessa dell’art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppressa”) del presente C.C.N.L., le discipline collettive, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e settimanali, già vigenti anche a livello aziendale e gli ulteriori accordi coerenti con la premessa dell'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi -Festività soppresse”) - che potranno essere in futuro realizzati.
Minimi retributivi Accr 18-07-2022 Art. 38
Scala |
Da 1º/10/2022 |
||
Aumento |
Minimo |
||
QS |
255,07 |
86,37 |
3750,11 |
Q |
228,89 |
77,50 |
3365,22 |
ASS |
202,04 |
68,41 |
2970,34 |
AS |
189,10 |
64,03 |
2780,15 |
A1S |
181,14 |
61,33 |
2663,24 |
A1 |
172,84 |
58,52 |
2541,19 |
BSS |
164,59 |
55,73 |
2419,93 |
BS |
157,58 |
53,36 |
2316,77 |
B1S |
150,15 |
50,84 |
2207,60 |
B1 |
143,41 |
48,56 |
2108,45 |
B2S |
133,93 |
45,35 |
1969,09 |
B2 |
124,62 |
42,19 |
1832,18 |
CS |
110,50 |
37,41 |
1624,52 |
C1 |
100,00 |
33,86 |
1470,27 |
Classificazione del personale Accr 18-07-2022
A partire dalla decorrenza dei nuovi minimi (01/10/2022) contrattuali di cui al presente rinnovo viene abolita la categoria C2.
Una tantum Accr 18-07-2022
Ai lavoratori in forza alla data del 1/10/2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum", nelle misure indicate nella tabella che segue:
Scala parametrica |
UNA TANTUM Ottobre 2022 |
|
QS |
255,07 |
647,75 |
Q |
228,89 |
581,26 |
ASS |
202,04 |
513,06 |
AS |
189,10 |
480,21 |
A1S |
181,14 |
450,01 |
A1 |
172,84 |
438,92 |
BSS |
164,59 |
417,98 |
BS |
157,58 |
400,17 |
B1S |
150,15 |
381,30 |
B1 |
143,41 |
364,17 |
B2S |
133,93 |
340,12 |
B2 |
124,62 |
316,46 |
CS |
110,50 |
280,60 |
C1 |
100,00 |
253,95 |
Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal 1/1/2022 al 30/09/2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:
- l'importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022;
- in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato (dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022), gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza, in caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni;
- in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a nove) computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni;
- per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, "l'Una tantum" sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione;
- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo sopra considerato la "l'Una tantum" sarà corrisposta in misura proporzionale all'entità della prestazione.