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Indennitá di vacanza contrattuale


mercoledì, 01 giugno 2022
Indennitá di vacanza contrattuale

Sfera di applicazione del Ccnl

Il presente Ccnl si applica nel settore degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96 e disciplina i rapporti di lavoro con il personale non dirigente che presti servizio in conformità alla normativa vigente.

Indennità di vacanza contrattuale Ccnl 15-01-2020 Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale, in relazione al triennio 01/01/2019 -31/12/2021, esplica i suoi effetti sia normativi sia economici dal 01/01/2019 salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga disdettato per iscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza da una delle Parti, intendendosi per tali almeno la maggioranza degli Enti sottoscrittori i cui dipendenti costituiscano la maggioranza dei lavoratori ai quali si applica il CCNL e le OO.SS. firmatarie. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, sarà corrisposto, a decorrere dalla data di scadenza medesima, un "elemento provvisorio della retribuzione" pari al 30% dell'indice IPCA applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'indice predetto. Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata. Tale indennità nelle misure sopra indicate sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto

 

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