(vigenza contrattuale 01-01-2016/ 31-12-2019)
Ccnl 5-02-2021
(vigenza contrattuale 05-02-2021/30-06-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente Ccnl si applica
A) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante
B) agli stabilimenti siderurgici
C) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
D) Alle unità produttive e/o operative e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza e delle imprese costruttrici di impianti tecnologici, di servizi di efficienza energetica (ESCo) e di Facility management.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
- navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
- materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
- motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
- motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
- macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di servizi di telefonia;
- apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
- apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
- macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
- macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
- macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
- macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
- utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
- apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
- macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici, tecnologici e di trasporto alle imprese;
- attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di:
- Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria;
- Impianti idrici e sanitari;
- Impianti di refrigerazione;
- Impianti di protezione antincendio;
- Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi;
- Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati;
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
- Impianti di illuminazione;
- Impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia termica;
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;
- Sistemi per l'automazione e il controllo degli accessi quali porte, barriere e cancelli;
- Impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti;
- Impianti radiotelevisivi, antenne;
- Impianti speciali;
- Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e ferroviaria;
- Facility Management;
- Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto.
Elemento perequativo Ccnl 26-11-2016 Art. 13
Ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad € 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.
Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
Minimi retributivi e di cottimo Sez. IV Accr 5-02-2021 e Acc. 8-6-2022
I minimi tabellari assumeranno dal primo giugno 2022 i valori qui di seguito indicati:
Livelli |
Minimo |
A1 |
2.457,72 |
B3 |
2.400,22 |
B2 |
2.149,85 |
B1 |
2.003,99 |
C3 |
1.869,64 |
C2 |
1.745,75 |
C1 |
1.709,60 |
D2 |
1.673,45 |
D1 |
1.509,07 |
Alla luce della variazione dei minimi tabellari complessivi concordati nell’Accordo di Rinnovo 5.2.2021, le Parti hanno stabilito le seguenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo da valere per i seguenti anni
Liv. |
dall’1.6.2022 |
D1 |
0,89% |
D2 |
0,95% |
C1 |
0,95% |
C2 |
1,00% |
C3 |
0,99% |
B1 |
0,98% |
Previdenza complementare
I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.
A decorrere dal 1° giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
Indennità di trasferta
Sulla base dei valori dell’Ipca, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria
Misura dell’indennità |
Dall’1.6.2022 |
Trasferta intera |
44,47 |
Quota per il pasto meridiano o serale |
11,97 |
Quota per il pernottamento |
20,53 |
Indennità di reperibilità
Liv. |
b) Compenso giornaliero |
C) Compenso settimanale |
||||
16 ore (giorno lavorato) |
24 ore (giorno libero) |
24 ore festive |
6 giorni |
6 giorni con festivo |
6 giorni con festivo e giorno libero |
|
D1 - D2 - C1 |
4,99 |
7,51 |
8,11 |
32,46 |
33,06 |
35,58 |
C2 - C3 |
5,95 |
9,33 |
10,01 |
39,08 |
39,76 |
43,14 |
Superiore al B1 |
6,83 |
11,24 |
11,83 |
45,39 |
45,98 |
50,39 |
Art. 17 CCNL 5.02.2021
Welfare
Entro il 1º giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1º giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1º gennaio -31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1º giugno -31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo metaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
DICHIARAZIONI A VERBALE DEL 29 SETTEMBRE 2017
Le Parti precisano che le date del 1º giugno di cui al primo comma della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l'azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.
Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
STRUMENTI DI WELFARE - ESEMPLIFICAZIONI
SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L'ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI |
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- Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis. f-ter del TUIR - Regime fiscale e contributivo: non soggetti - Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico - Modalità di erogazione: > Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati > È ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione > Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica > Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) |
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Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare |
- Asili nido - Servizi di babysitting - Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore - Università e Master - Libri di testo scolastici e universitari |
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione |
- Doposcuola o Pre-scuola - Buono pasto mensa scolastica - Scuolabus, gite didattiche - Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri,___) |
Ludoteche e centri estivi e invernali |
- Spese per frequentazione di campus estivi e invernali - Spese per frequentazione di ludoteche |
Borse di studio |
- Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio |
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti - Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) - Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica) |
- Badanti - Assistenza domiciliare - Case di riposo (R.S.A.) - Case di cura |
BENI E SERVIZI IN NATURA |
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 3 del TUIR - Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione - Soggetti beneficiari: dipendenti - Modalità di erogazione: > Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati > Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica > Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi |
ESEMPLIFICAZIONI |
- Buoni spesa per generi alimentari - Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) - Buoni spesa per acquisti vari - Buoni carburante - Ricariche telefoniche |
SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro |
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 2 lett. d) del TUIR - Regime fiscale e contributivo: non soggetti - Soggetti beneficiari: dipendenti - Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): > Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o fomiti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore |
ABBONAMENTI A TRASPORTO REGIONALE O INTERREGIONALE |
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d-bis del TUIR - Regime fiscale e contributivo: non soggetti - Servizi di abbonamento: per trasporto locale, regionale, interregionale - Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari fiscalmente a carico - Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): > Anticipo/Acquisto/Rimborso per il costo degli abbonamenti; > Sono ricompresi nella norma solo gli abbonamenti che non consentano un uso episodico del mezzo di trasporto pubblico: sono esclusi titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera e carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto al trasporto (Es. carte turistiche con diritto all'uso dei mezzi ed entrate in musei) |