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Nettezza Urbana (Aziende Private) (Aziende Municipalizzate)

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Nettezza Urbana (Aziende Private) (Aziende Municipalizzate)

II tranche Una tantum 


venerdì, 01 aprile 2022
II tranche Una tantum 

(vigenza contrattuale 01-01-2021/ 31-12-2024)

Sfera di applicazione del Ccnl

Il presente Ccnl disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.

II tranche Una tantum Accr 9-12-2021 premessa

Ai lavoratori in servizio alla data del 9 dicembre 2021 ed alle date di erogazione delle tranches previste, viene riconosciuto un importo Una Tantum di 500,00 € lordi parametrati sul parametro medio 134,36 (4B), ad integrale copertura del periodo contrattuale dal 1° luglio 2019 fino a tutto il 31 dicembre 2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022.

L'importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° luglio 2019-31 dicembre 2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.

L'una tantum è proporzionalmente ridotta al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

Il suddetto compenso non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione a carico dell'azienda.

In caso di passaggio di categoria nel corso del periodo considerato, gli importi da corrispondere sono riferiti pro quota all'effettivo livello di appartenenza.

Dall'importo dell'Una Tantum va sottratto quanto erogato a titolo di E.C.E.

L'importo Una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e/o legale.

Ai lavoratori aventi titolo in forza alla data di stipulazione del presente accordo, che cessino dal servizio prima della corresponsione dell'Importo una tantum, quanto spettante verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

 

 

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