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Orafi Argentieri (Industria)

Apprendistato ed inquadramento 


martedì, 01 febbraio 2022
Apprendistato ed inquadramento 

(vigenza contrattuale 23-12-2021/ 31-12-2024)

Sfera di applicazione del Ccnl (vai al testo coordinato)

(vigenza contrattuale 23-12-2021/ 31-12-2024)

Apprendistato ed inquadramento Accr  23-12-2021 All. 9

Disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria orafa e argentiera

I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine del periodo di apprendistato, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come riportato nella tabella in calce, fatte salve diverse intese delle parti contraenti-

Periodo di riferimento

Percentuale

Primo terzo del periodo

85%

Secondo terzo del periodo

90%

Periodo finale

95%

Disciplina dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca

Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3°, del D.Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento,  in coerenza con il percorso formativo,  sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali.

A) per i percorsi di durata superiore all’anno:

- per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento ;

- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento ;

B) per i percorsi di durata non superiore all'anno:

- per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento.

Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fornire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.

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