(Vigenza contrattuale 01-01-2021/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl Aziende Private (vai al testo coordinato)
Copertura economica periodo contrattuale 1° luglio 2019-31 dicembre 2021
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Verbale ed alle date di erogazione delle tranches previste, viene riconosciuto un importo Una Tantum di 500,00 € lordi parametrati sul parametro medio 134,36 (4B), ad integrale copertura del periodo contrattuale dal 1° luglio 2019 fino a tutto il 31 dicembre 2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L'importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° luglio 2019-31 dicembre 2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.
Il compenso spettante ai termini dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Il suddetto compenso non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione a carico dell'azienda.
In caso di passaggio di categoria nel corso del periodo considerato, gli importi da corrispondere sono riferiti pro quota all'effettivo livello di appartenenza. Dall'importo dell'Una Tantum va sottratto quanto erogato a titolo di E.C.E.
L'importo Una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e/o legale.
La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l'erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.
Aggiornamento al contratto a tempo determinato
Tenuto conto delle esigenze di aggiornamento della normativa vigente per un utilizzo specifico del contratto a tempo determinato in relazione alle opportunità di ripresa e recupero produttivo offerte dal programma PNRR e per sostenere le necessità di ricambio generazionale, le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1, lettera b-bis D.Lgs n. 81/2015, introdotta dall'art. 41 bis della L. 23 luglio 2021 n. 106, concordano, ad integrazione della normativa di cui all'art. 11 del CCNL, che, a far data dal 1° gennaio 2022, l'apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi e sino a 24 mesi complessivi è consentita per le seguenti specifiche esigenze:
a) necessità di personale derivanti dall'assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità;
b) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
c) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
e) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, etc.);
f) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
g) punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate.
Inquadramento del personale
Fermo restando l'impegno a rivedere il sistema di classificazione del personale, le parti si danno reciprocamente atto che l'inquadramento delle mansioni degli addetti all'area spazzamento e raccolta che operano su veicoli e macchine operatrici, anche in relazione alla necessità dell'adeguamento all'innovazione tecnologica, impone un'attività di attenta analisi delle mansioni svolte, indipendentemente dal titolo di abilitazione alla guida posseduto dall'operatore.
Modifiche alla disciplina dell'Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato per il conseguimento di qualifiche dal livello 1 al livello Quadri.
Livello inquadr. |
Durata 1° periodo MESI |
% retribuzione |
Durata 2° periodo MESI |
% retribuzione |
Durata 3° periodo MESI |
% retribuzione |
Durata complessiva contratto MESI |
1B |
15 |
80% |
15 |
90% |
- |
|
30 |
2B |
15 |
80% |
15 |
90% |
- |
|
30 |
3B |
12 |
75% |
12 |
85% |
6 |
90% |
30 |
4B |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
36 |
5B |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
36 |
6B |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
36 |
7B |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
36 |
8 |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
36 |
Q |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
36 |
L'eventuale periodo di prova non può eccedere la durata di 3 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del vigente CCNL.
Al termine del periodo di apprendistato, coincidente con il termine del rapporto di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso di 15 giorni di calendario decorrenti dal medesimo termine.
Altre novità
Con l’Accr 9-12-2021 viene previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2022 vengono modificati:
a) Formazione dei lavoratori;
b) Periodo di comporto di malattia;
c) Tutela della maternità e della paternità - Congedo parentale;
d) Tutela persone con handicap;
e) Salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
f) Orario di lavoro generazionale;
g) Inidoneità sopravvenuta.