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Metalmeccanici (Industria)

Elemento perequativo - Minimi retributivi - Classificazione del personale


martedì, 01 giugno 2021
Elemento perequativo - Minimi retributivi - Classificazione del personale

(Vigenza contrattuale 05-02-2021/30-06-2024)

Sfera di applicazione del Ccnl (vai al testo coordinato)

Elemento perequativo Ccnl 26-11-2016 Art. 13 (vai al contratto collettivo)

Ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad € 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Minimi retributivi Accr 5-02-2021 Sez. IV (vai all’accordo di rinnovo) + Acc 9.06.2021

Livello

1ª tranche dal
1°giugno 2021

D1

20,18

D2

22,38

C1

22,86

C2

23,34

C3

25,00

B1

26,80

B2

28,75

B3

32,10

A1

32,86

Classificazione del personale Accr 5-02-2021 Art. 1 Tit. II (vai all’accordo di rinnovo)

Decorre dal 01.06.2021 la nuova classificazione.

Le aziende procederanno a riclassificare i lavoratori in forza secondo la seguente tabella di comparazione fra le previgenti categorie e i nuovi livelli di professionalità:

Tabella di comparazione

ATTUALI
CATEGORIE

CAMPI PROFESSIONALI

NUOVI LIVELLI

1

Eliminazione 1° categoria

2

D
RUOLI OPERATIVI

D1

3

D2

3S

C
RUOLI TECNICO SPECIFICI

C1

4

C2

5

C3

5S

B
RUOLI SPECIALISTICI E GESTIONALI

B1

6

B2

7

B3

8

A
RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE

A1

A far data dal 1° giugno 2021 è eliminata la 1ma categoria. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati in 1ma categoria sono riclassificati nel livello D1 a decorrere dal 1° giugno 2021.

Nuova disciplina sull’apprendistato

Gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2021 fermo restando l'applicazione delle clausole riguardanti l'inquadramento e la relativa retribuzione previste nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del Ccnl 26 novembre 2016, a decorrere dal 1 ° giugno 2021 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in l A Categoria saranno automaticamente inquadrati nel Livello Dl.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi.

Per i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 EQF, di diploma di tecnico superiore ITS (livello 5 EQF) ovvero di laurea (livello 6 e 7 EQF) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi.

Per le figure professionali ricomprese nella declaratoria del Livello D2 addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive la durata massima sarà pari a 24 mesi.

La retribuzione sarà quella minima contrattuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata alle percentuali come riportato nella tabella seguente.

Durata

complessiva

Mesi

Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo

 

Mesi

Percentuale

Mesi

Percentuale

Mesi

Percentuale

36

12

85%

12

90%

12

95%

30

10

85%

10

90%

10

95%

24

8

85%

8

90%

8

95%

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

La durata del contratto non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

-  4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale, o del diploma di istruzione secondaria superiore;

- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;

- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente, o per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale", sarà determinata dall'applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del livello D2

 

Apprendistato per il conseguimento di:

Anno scolastico

Retribuzione delle ore di lavoro in azienda

Qualifica di istruzione e formazione professionale

Secondo anno

55%

Terzo anno

60%

Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore

Secondo anno

55%

Terzo anno

60%

Quarto anno

65%

(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)

Quinto anno

70%

Diploma di Istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente

Anno unico

65%

Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato

Primo anno

65%

Secondo anno

70%

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Anno unico

70%

 Apprendistato di alta formazione e di ricerca

L'apprendista sarà inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:

A) per i percorsi di durata superiore all'anno:

- per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento;

- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.

B) per i percorsi di durata non superiore all'anno:

- per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.

Adeguamento economico

La quota relativa all’IPCA 2020 è ricompresa nella 1.a tranche di giugno 2021 degli incrementi retributivi complessivi, come previsti nell’accordo di rinnovo del 5/2/2021 e di seguito riportati

Livelli

Quota IPCA 2020 (ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2021, degli incrementi retributivi complessivi)

Minimi retributivi dall’1/6/2021

D1

7,34

1.488,89

D2

8,14

1.651,07

C1

8,32

1.686,74

C2

8,50

1.722,41

C3

9,10

1.844,64

B1

9,75

1.977,19

B2

10,46

2.121,20

B3

11,68

2.368,12

A1

11,96

2.424,86

Indennità di reperibilità

E’ stata modificata dal 1° giugno 2021 l’indennità di reperibilità

Livello

b)
compenso giornaliero

c)
compenso settimanale

16 ore
(giorno
lavorato)

24 ore
(giorno
libero)

24 ore
festive

6 giorni

6 giorni
con festivo

6 giorni
con festivo
e giorno libero

D1-D2-C1

4,95

7,45

8,05

32,20

32,80

35,30

C2-C3

5,90

9,26

9,93

38,76

39,43

42,79

Superiore al B1

6,78

11,15

11,74

45,05

45,64

50,01

Indennità di trasferta

E’stata modificata dal 1° giugno 2021 l’indennità trasferta forfettaria

Misura dell’indennità

Dal 1°giugno 2021

Trasferta intera

44,12

Quota per il pasto meridiano o serale

11,92

Quota per il pernottamento

20,28

 

 

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