 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Scadenziario
Portieri e Custodi (CGIL, CISL E UIL)

SCADENZA

CCNL
torna alle scadenze

Portieri e Custodi (CGIL, CISL E UIL)

Indennitá di raccolta


mercoledì, 01 gennaio 2020
Indennitá di raccolta

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica su tutto il territorio nazionale al rapporto di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

 

 

Indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione rifiuti (art. 104 bis CCNL)

In aggiunta alle indennità già previste per il confezionamento dei sacchi/bidoni rifiuti e per la movimentazione dei rifiuti, è prevista un'indennità aggiuntiva di €. 0,50 per ciascuna unità immobiliare ove al lavoratore venga assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

Indennità ritiro raccomandate /pacchi (art. 21 comma 4 lett. m) CCNL)

- le attuali indennità (€. 0,63 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e €. 0,88 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo) vengono corrisposte ai lavoratori che svolgono la sola funzione di ritiro della posta raccomandata;

 

- laddove ai lavoratori venga assegnata la mansione di ritiro non solo della posta raccomandata ma anche dei pacchi (Amazon, corrieri etc.) le indennità sono complessivamente le seguenti:

 

- €. 1,00 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo;

 

- €. 1,30 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.

Indennità economiche di malattia (art. 92 CCNL)

- miglioramento dell'indennità di malattia fino al 20° giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera;

 

- diminuzione del periodo di carenza a soli 2 giorni anziché 3;

 

- il periodo di carenza è indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14 giorni;

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati