Sfera di applicazione del ccnl
Il presente ccnl regola i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Indennità ad personam per mancato turno - Art. 34
Dal 1 gennaio 2020, in caso di assegnazione del lavoratore turnista a ciclo continuo a mansioni non organizzate in turni avvicendati, sarà riconosciuto ad personam una indennità in cifra fissa mensile per le seguenti motivazioni:
a) decisione della Direzione aziendale;
b) inidoneità accertata secondo le procedure di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero certificata dal medico competente.
Il calcolo sarà effettuato sulla base dell'indennità di turno percepita nei due anni precedenti il mutamento di mansione. Sarà quindi conteggiata la media mensile, dividendo la somma ottenuta per ventiquattro.
L'importo della media mensile costituirà la base su cui verranno applicate le seguenti percentuali:
Periodo di permanenza in turno |
Percentuali di copertura |
15 anni |
20% |
20 anni |
35% |
25 anni |
50% |
30 anni |
65% |
35 anni |
80% |
Tale indennità cesserà nei seguenti casi:
1. al momento della maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le norme vigenti;
2. in caso di reinserimento in lavoro a turni a ciclo continuo.
Lavoro straordinario, festivo e notturno - Art. 71
Con l’accordo 29 maggio 2019, si è stabilito che dal 1 gennaio 2020 per operai, intermedi ed impiegati sono previste le seguenti percentuali:
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Operai |
Intermedi |
Impiegati |
Lavoro straordinario diurno |
30% |
30% |
30% |
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati |
42% |
50% |
55% |
lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati |
30% |
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lavoro straordinario notturno |
50% |
60% |
75% |
lavoro ordinario in giorni festivi festivo |
50% |
50% |
55% |
lavoro straordinario festivo |
60% |
60% |
75% |
lavoro straordinario festivo notturno |
60% |
70% |
100% |
lavoro ordinario festivo notturno |
50% |
60% |
75% |
Preavviso di licenziamento - Art. 76
Con l’accordo 29 maggio 2019, si è stabilito che dal 1 gennaio 2020 per operai, intermedi ed impiegati sono previsti i seguenti termini:
a) superato il periodo di prova, con una anzianità di servizio fino a 5 anni:
- 15 giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
- 30 giorni per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
- 60 giorni per gli appartenenti all'area direttiva;
b) con una anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni:
- un mese per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
- due mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
- tre mesi per gli appartenenti all'area direttiva;
c) con una anzianità di servizio da oltre 10 anni e fino a 15 anni:
- un mese e quindici giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
- tre mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
- quattro mesi per gli appartenenti all'area direttiva.
In caso di dimissioni, i termini sopra indicati, sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.