Formazione e aggiornamento RSPP e CSE: ma convegni e seminari cumulano nel monte ore di aggiornamento con quali accorgimenti?
La domanda è stata effettuata dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori alla Commissione Interpelli e parte da un presupposto: io come professionista Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oppure Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Progettazione, quindi le due figure che in modi diversi si occupano della gestione della sicurezza all’interno rispettivamente di aziende e cantieri, devo garantire un aggiornamento continuo della mia professione ed ho quindi la necessità di fare 40 ore di aggiornamento ogni quinquennio. Queste 40 ore possono essere svolte tutte assieme oppure essere suddivise in più interventi, quindi qualche ora solo all'anno. Come posso aggiornarmi? Sia con interventi seguiti in aula in modo “formale” oppure anche partecipando a seminari e convegni.
Questo però a livello di organizzazione dell’evento che cosa vuol dire? Facciamo un po’ di ordine in quanto corsi di formazione e seminari/convegni sono identificati in due modi differenti dalla norma:
· Il corso di formazione, così come viene inteso dall'accordo Stato Regioni 2025, e anche dagli Accordi precedenti, prevede che esista un rapporto 1 a 30 tra formatore e discenti e che il formatore abbia i requisiti definiti dal DM 06/03/2013, nonché una verifica conclusiva dell’intervento;
· Il seminario o la conferenza ha idee differenti, nella fattispecie il rapporto tra docenti e discenti è molto più ampio (posso tenere un seminario anche a cento o più persone) e potrebbe essere tenuto da un tecnico, quindi da una persona che seppur estremamente esperta della materia che sta raccontando non per forza è un formatore con i criteri riconosciuti dal DM sopracitato, inoltre non è tendenzialmente mai previsto un test finale.
La domanda posta dal Consiglio degli Architetti riguarda quindi le caratteristiche che debba avere tale seminario per poter essere considerato valevole per aggiornamento RSPP e CSE/CSP.
A questa domanda la Commissione Interpelli quindi risponde facendo intanto riferimento al quesito numero 47 pubblicato sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce che i requisiti dei docenti si applicano esclusivamente ai corsi di formazione e quindi non ai seminari, ma sottolinea quanto, perché un evento formativo sia ritenuto valido per l’aggiornamento, debba prevedere comunque verifica finale dell'apprendimento, così come definito dalla parte III della ASR 59/2025.
Proviamo quindi a tirare le somme: io come professionista ho la facoltà di aggiornarmi sia attraverso corsi che attraverso seminari, ma perché l’attestato sia valido come aggiornamento e non solo come partecipazione sarà necessario che alla fine sia presente una verifica dell’apprendimento.