Con il provvedimento del 28 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti che, a partire dal 30 aprile 2026, sarà accessibile le dichiarazioni 730 già compilate.
È disponibile, a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2026, la dichiarazione precompilata relativa all’anno di imposta precedente per i contribuenti e i soggetti autorizzati, che potranno accedervi accedendo alla propria area riservata.
Modalità di accesso
Il contribuente può accedere ai documenti attraverso le funzionalità disponibili nella propria area riservata, utilizzando:
- CNS o identità SPID;
- CIE;
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.
Il contribuente può, una volta effettuato l’accesso di cui sopra, visualizzare la dichiarazione e inviarla, modifica e integrare i dati, annullare un precedente invio, versare le eventuali somme dovute, indicare le coordinate del conto corrente sul quale addebitare un eventuale rimborso, consultare comunicazioni ed elenco dei soggetti delegati.
Si ricorda che il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia. Tale persona abilitata accede con le sue credenziali e sceglie, successivamente, se operare per proprio conto o per chi lo ha autorizzato.
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi come eredi, preventivamente abilitati – tramite l’apposito servizio web, l’invio di un messaggio PEC o recandosi personalmente in uno degli uffici territoriali – possono accedere alla propria area riservata e successivamente scegliere di operare come erede.
Le dichiarazioni precompilate sono accessibili altresì ai sostituti d’imposta, ai CAF, ai professionisti abilitati e ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni:
- il sostituto d’imposta accede ai documenti previa acquisizione della delega, per i contribuenti per i quali ha trasmesso, nei termini, all’Agenzia delle entrate la Certificazione unica, e solo se dalla Certificazione unica relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale;
- il CAF o il professionista abilitato accedono ai documenti previa acquisizione della delega.
L’accesso ai documenti per i sopracitati soggetti può avvenire in diversi modi:
- Richiesta tramite file
Il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati può trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel – oppure, per i sostituti d’imposta con numero massimo di 20 percipienti, attraverso il servizio Fisconline – di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono l’accesso. Tale file è predisposto tramite apposito software o, in ogni caso, conforme alle specifiche tecniche dell’allegato A al provvedimento, qui disponibile.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è il 30 aprile per quanto riguarda il modello 730 e il 20 maggio per quanto riguarda il modello Redditi persone fisiche.
Entro tre giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce riscontro al file. Per le richieste regolarmente pervenute nei primi cinque giorni dalla data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file, i documenti richiesti sono resi disponibili entro cinque giorni dalla data della richiesta. Per le richieste pervenute successivamente, i documenti saranno resi disponibili entro tre giorni dalla data di richiesta.
- Richiesta via web
La richiesta del download dei documenti può altresì essere effettuata via web, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno della riservata e fornendo i dati indicati nel provvedimento stesso (e.g. C.F. del contribuente, reddito complessivo del contribuente), cui si rimanda.
Si ricorda che il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del CAD.
Presentazione diretta della dichiarazione
Il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata a partire dal 14 maggio nel caso della dichiarazione 730 e dal 27 maggio nel caso del modello dei Redditi Pf. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi Pf.
L’Agenzia fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico del file di presentazione.
I risultati contabili sono resi disponibili ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente tali risultati.
Qualora non sia possibile effettuare questa comunicazione, l’Agenzia provvede a informare il contribuente mediante un avviso nell’area riservata e l’invio di un messaggio di posta elettronica.
Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile del modello 730 non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. L’AdE provvede dunque a darne comunicazione al contribuente.
Nel caso delle due sopracitate circostanze, il contribuente può:
- presentare un modello 730 alternativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto;
- rivolgersi a un CAF o ad un professionista abilitato.
Per i contribuenti che presentano il modello Redditi Pf, i rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione.
Si ricorda che i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi, indicando nella propria area riservata il codice fiscale del coniuge. Le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il quale può procedere all’invio
Si allegano per completezza: