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Antiriciclaggio. Autovalutazione del rischio. Le indicazioni del CNDCEC

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Antiriciclaggio. Autovalutazione del rischio. Le indicazioni del CNDCEC

martedì, 31 marzo 2026

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato un nuovo Documento che fornisce ai dottori commercialisti le indicazioni operative utili ai fini degli adempimenti derivanti dalla normativa antiriciclaggio, anche in conformità a quanto previsto dalle Regole Tecniche già emanate, riguardanti la compilazione della modulistica in tema di autovalutazione del rischio.

Come è noto, la normativa antiriciclaggio, di cui al Decreto legislativo n.231/2007, si focalizza su un approccio basato sul rischio che richiede ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra i quali figurano i dottori commercialisti, di valutare, in relazione a ciascun cliente e a ciascun incarico, il grado di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale valutazione non può essere, semplicemente, effettuata mediante schemi automatici o presunzioni generalizzate, ma richiede “un apprezzamento concreto delle circostanze specifiche, affidato al giudizio professionale”.

Tale approccio caratterizza l’intero sistema degli obblighi antiriciclaggio e si riflette nelle diverse fasi dell’attività che va dalla valutazione iniziale del rischio, all’adeguata verifica della clientela, alla segnalazione di operazioni sospette fino alla conservazione delle informazioni e della documentazione rilevante. In ciascuna di tali fasi il dottore commercialista, in particolare, è chiamato a operare “scelte motivate, coerenti e, ove necessario, ricostruibili nel tempo, anche ai fini di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti”.

In tale ambito anche gli indicatori di anomalia emanati dalla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) supportano i professionisti nell’individuazione di possibili elementi di rischio da valutare, tuttavia, alla luce delle specificità della fattispecie concreta.

Il nuovo Documento emanato dal CNDCEC fornisce istruzioni operative per la compilazione della modulistica relativa agli adempimenti antiriciclaggio con l’obiettivo di supportare i professionisti nell’efficace gestione delle diverse fasi della procedura antiriciclaggio.

Come chiarisce il Documento, gli strumenti messi a disposizione hanno finalità esclusivamente operative e di orientamento e non introducono nuove disposizioni normative, restando salve, ovviamente, le disposizioni del D. Lgs. n.231/2007 e delle Regole Tecniche già emanate.

Il Documento ribadisce che ai fini dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, a carico dei dottori commercialisti, il livello di rischio rilevato deve essere valorizzato secondo le modalità individuate nelle Regole Tecniche, utilizzando nota la scala graduata per la rilevazione del:

  • rischio inerente della vulnerabilità e del rischio residuo, ai fini dell’autovalutazione del rischio dello studio professionale;
  • rischio inerente del rischio specifico e del rischio effettivo, ai fini della valutazione del rischio connesso al cliente e alla prestazione professionale;
  • rischio residuo riferito all’autovalutazione del rischio dello studio professionale;
  • rischio effettivo connesso alla valutazione del cliente e della prestazione professionale.

La scala dei valori, già predisposta dalle Regole Tecniche in relazione al Rischio/vulnerabilità, è così strutturata:

Valore 1 per Rischio/vulnerabilità “Non significativo/a”

Valore 2 per Rischio/vulnerabilità “Poco significativo/a”

Valore 3 per Rischio/vulnerabilità “Abbastanza significativo/a”

Valore 4 per Rischio/vulnerabilità “Molto significativo/a”.

L’autovalutazione del rischio, ribadisce il Documento, consente al professionista obbligato di effettuare una valutazione strutturata e periodica del proprio livello di esposizione al rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 16-ter del D. Lgs. n.231/2007 e alla Regola Tecnica n. 1.

L’autovalutazione, così redatta, deve essere messa a disposizione delle autorità competenti ai sensi del successivo articolo 21, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2007. Le autorità che possono richiedere l’autovalutazione del rischio sono: il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, la Direzione Investigativa Antimafia - DIA, la Guardia d Finanza e gli Organismi di autoregolamentazione.

La mancata esibizione del documento attestante l’autovalutazione, o l’omessa redazione, non è direttamente sanzionabile, ma rileva ai fini della determinazione dell’importo delle sanzioni da irrogare a seguito dell’inadempimento degli obblighi antiriciclaggio, ai sensi dell’articolo 67 D. Lgs. 231/2007.

Concretamente il professionista deve valutare il rischio di esposizione del proprio studio professionale, definendo il livello di rischio di non essere in grado di intercettare una fattispecie di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo e/o della proliferazione delle armi di distruzione di massa nell’esercizio della propria attività professionale; al riguardo occorre definire e mettere in atto eventuali procedure per la gestione o per la mitigazione del rischio rilevato. L’adempimento deve essere assolto dal professionista e non è delegabile.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di autovalutazione del rischio, i dottori commercialisti possono avvalersi della modulistica messa a disposizione dal CNDCEC.

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