Con la Risposta a interpello 26 marzo 2026, n. 85, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto dall'istante in merito alla riattribuzione delle ritenute d'acconto applicate sui compensi relativi a prestazioni professionali rese dall'Associazione, affermando che la procedura di riattribuzione delle ritenute consente alla nuova STP di utilizzare il credito maturato dagli associati, mantenendo la continuità fiscale.
La fattispecie
La fattispecie in esame concerne uno studio associato operante nel settore della consulenza del lavoro, che al 1° gennaio 2026 si è trasformata in società tra professionisti (STP) con la forma di Srl, quindi il reddito prodotto si qualifica come reddito di impresa, in luogo di reddito di lavoro autonomo.
Per il periodo d’imposta 2025 lo studio ha continuato a determinare il proprio reddito secondo le regole del lavoro autonomo e ad attribuirlo per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 del TUIR. In parallelo, le ritenute d’acconto operate sui compensi percepiti venivano imputate ai soci nella stessa proporzione.
Per quanto esposto, l'istante intende sapere se, in sede di compilazione del modello dichiarativo Redditi SP 2026, per l'anno d'imposta 2025, da parte dello Studio associato, e del modello dichiarativo Redditi PF 2026, per l'anno d'imposta 2025, da parte dei soci, sia ancora possibile per questi ultimi riattribuire le ritenute eccedenti all'Associazione, trasformatasi frattanto in STP Srl.
Esprimendo il proprio parere, l’istante ritiene che la procedura prevista dalla Circolare n. 56/E/2009, relativa al riaccredito delle ritenute da parte dei soci/associati a favore di uno dei soggetti ex art. 5 TUIR partecipati, che le aveva in precedenza attribuite pro quota ai soci/associati stessi, è da considerare, nel caso prospettato, ordinariamente attuabile in sede dichiarativa, ma limitatamente ai rapporti intercorrenti fra socio e associazione professionale.
Quadro normativo di riferimento
Per rendere la propria soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 177-bis del TUIR, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2024, che ha sistematizzato il trattamento fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. La norma prevede un principio generale di neutralità fiscale: conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono associazioni professionali e società tra professionisti non determinano l’emersione di plusvalenze o minusvalenze. Tale neutralità è però subordinata alla continuità dei valori fiscali, garantita dal subentro del soggetto risultante dall’operazione in tutte le posizioni attive e passive del soggetto originario, da evidenziare anche mediante appositi prospetti di riconciliazione in dichiarazione.
La disposizione disciplina inoltre il passaggio tra regimi reddituali differenti, stabilendo che, nel transito da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa (o viceversa), i componenti già tassati o dedotti non assumono nuovamente rilevanza fiscale, evitando duplicazioni o salti d’imposta.
Accanto a tale previsione, assumono rilievo le regole ordinarie in materia di ritenute, contenute nell’art. 22 del TUIR e nell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, in base ai quali le ritenute operate sui compensi delle associazioni professionali sono imputate per trasparenza ai soci, che possono utilizzarle in diminuzione della propria IRPEF. La prassi amministrativa (v. Circolare n. 56/E/2009) ha inoltre riconosciuto la possibilità, in caso di incapienza, di riattribuire tali ritenute all’associazione.
Da ultimo, l’Agenzia richiama il principio civilistico di continuità sancito dall’art. 2498 c.c., secondo cui il soggetto risultante dalla trasformazione prosegue in tutti i rapporti giuridici del soggetto trasformato, mantenendone diritti e obblighi.
Soluzione delle Entrate
Pertanto, riguardo al quesito dell'istante, l’Agenzia Entrate fa presente nella Risposta che i soci, in sede di dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025, possono effettivamente riattribuire all’Associazione le ritenute non utilizzate dopo lo scomputo dell’IRPEF. L’associazione, a sua volta, dovrà indicarle nell’ultima dichiarazione utile prima della trasformazione.
In tale circostanza, qualora una parte delle ritenute ritrasferite dovesse eccedere le imposte dovute dall'Associazione, tenuto conto che l'art. 2498 c.c. prevede che il soggetto che effettua la trasformazione «conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione», le ritenute eccedenti potranno essere utilizzate dalla STP, sotto forma di credito.
Ne consegue che la società tra professionisti può legittimamente utilizzare tali crediti, anche in compensazione tramite modello F24.
Sul punto, le Entrate ritengono condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, inclusa la possibilità di utilizzare il codice tributo 6830 per la compensazione.