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Smart working e sicurezza: i nuovi obblighi per le PMI secondo la Legge n. 34/2026

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Smart working e sicurezza: i nuovi obblighi per le PMI secondo la Legge n. 34/2026

venerdì, 27 marzo 2026

Con l’approvazione della Legge annuale sulle PMI n. 34 dell’11 marzo 2026, il legislatore italiano ha introdotto rilevanti novità, non solo sul fronte della competitività e del sostegno imprenditoriale, ma anche su aspetti importanti riferiti al lavoro agile (smart working) e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Si tratta di novità che rispondono alla recente diffusione del lavoro flessibile che ha richiesto la necessità di intervenire per ridefinire alcune questioni legate alla sicurezza dei lavoratori, in particolare quando la prestazione si svolge fuori dai locali dell’azienda.  

Un nuovo obbligo di sicurezza nel lavoro agile

La Legge n. 34/2026 interviene espressamente sulla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro prevista dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), introducendo un nuovo comma (art. 3, comma 7‑bis), riferito alle prestazioni in smart working. 

Cosa prevede

Il nuovo comma 7-bis prevede che il datore di lavoro è obbligato a fornire a ciascun lavoratore che opera in modalità smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta e periodica che descriva i rischi connessi alla prestazione svolta fuori dalla sede aziendale. 

L’informativa va resa annualmente e deve indicare: 

  • i rischi generali connessi all’attività lavorativa; 
  • i rischi specifici legati allo smart working, compresi quelli derivanti dall’uso continuativo di videoterminali e strumenti digitali;
  • le principali misure di prevenzione e protezione che il lavoratore è tenuto a adottare per svolgere in sicurezza le proprie mansioni in contesti non sotto diretto controllo aziendale. 

L’importanza dell’intervento normativo

Il legislatore conviene che, in modalità smart working, non sono applicabili i consueti modi di vigilanza del datore di lavoro sul lavoratore in materia di sicurezza, pertanto informare il lavoratore sui rischi connessi alla sua prestazione diventa fondamentale, in tal modo il dipendente acquisisce maggiore consapevolezza sui rischi esterni ai locali fisici dell’azienda e può approntare misure per gestirli in modalità autonoma. 

Ambito di applicazione: fuori dai locali aziendali

La nuova norma si applica a tutte le prestazioni svolte in modalità smart working in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, ad esempio:

  • l’abitazione del lavoratore; 
  • spazi di coworking;
  • altri luoghi esterni convenuti. 

In questi casi, l’informativa annuale diventa la principale forma di tutela: una guida che affianca il lavoratore e lo rende consapevole dei rischi e delle misure da adottare per prevenirli e scongiurarli. 

Il contenuto dell’informativa sui rischi

In base a quanto indicato dalla nuova disposizione, l’informativa deve essere chiara, documentata e aggiornata almeno una volta all’anno. In particolare, deve individuare:

  • i rischi generici del lavoro subordinato (incidenti, posture scorrette, ecc.); 
  • i rischi specifici dello smart working (ad es. ergonomia del posto di lavoro domestico, uso continuativo di videoterminali, microtraumi, affaticamento oculare, stress da isolamento);
  • come riconoscere e prevenire tali rischi;
  • le misure di sicurezza e le best practice di comportamento che il lavoratore deve rispettare durante l’attività agile. 

L’informativa deve inoltre essere trasmessa anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così da integrare le politiche preventive interne e facilitare un dialogo costruttivo sui temi della tutela. 

Obblighi reciproci: datore di lavoro e lavoratore

La normativa precisa che il nuovo modello di sicurezza nello smart working si fonda su una responsabilità condivisa. Da un lato, il datore di lavoro che è tenuto a fornire l’informativa, monitorare e quindi rivedere periodicamente le indicazioni sui rischi e garantire strumenti idonei per la prevenzione; dall’altro, il dipendente cui viene assegnato l’obbligo di cooperare alla concretizzazione delle misure di prevenzione indicate, applicando effettivamente quanto riporta l’informativa. 

In altri termini, non basta trasmettere una comunicazione periodica: la policy aziendale deve individuare anche strumenti di audit e di sensibilizzazione, necessarie per comprendere se le indicazioni siano state realmente acquisite e messe a punto.  

Sanzioni e obblighi di tracciabilità

Altro interessante aspetto introdotto dalla norma è il sistema sanzionatorio particolarmente gravoso previsto dal legislatore riferito all’omissione dell’informativa annuale. In tali circostanze, si prevede, a carico del datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di consegnare l’informativa al dipendente:

  • Arresto da due a quattro mesi oppure;
  • Ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Si tratta di una sanzione che conferma la rilevanza che il legislatore assegna alla cultura della prevenzione, ritenendo l’informativa stessa uno strumento di fondamentale importanza per garantire la tutela effettiva del lavoratore che opera in modalità smart working. 

Impatti organizzativi per le PMI

Per le piccole e medie imprese, gli obblighi introdotti dalla legge richiedono di riorganizzarsi, prevedendo strumenti che dimostrino, non solo la redazione, ma anche la conservazione e la tracciabilità della documentazione, in modo da provare l’effettiva consegna ai lavoratori e l’aggiornamento annuale o comunque ogni qualvolta vi siano interventi significativi nelle modalità di smart working o nei rischi connessi. 

Sebbene ciò non sia previsto come obbligo, sarebbe opportuno integrare quanto individuato nell’informativa con quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che andrebbe aggiornato con i rischi individuati nel contesto dello smart working.

L'importanza della formazione

Sarebbe poi opportuno per le aziende prevedere dei corsi di formazione dedicati a tali aspetti per i dipendenti in modo da renderli maggiormente consapevoli dei rischi e delle misure per affrontarli.

L’intento del legislatore, con l'intervento normativo di cui alla legge n. 34/2026, è dunque quello di introdurre un approccio più serrato sulla prevenzione dei rischi nel contesto della sicurezza sul lavoro e sulla salute dei lavoratori che operano in modalità agile, fuori dai locali aziendali.

Per le imprese, adeguarsi a quanto stabilito dalla norma, introducendo policy e best practice, significa, non solo adempiere semplicemente ad obblighi di legge, ma migliorare il benessere dei propri dipendenti, riducendo potenziali incidenti e contenziosi. 

 

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