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La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. dopo le modifiche del CCI. Le linee guida della FNC

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La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. dopo le modifiche del CCI. Le linee guida della FNC

giovedì, 26 marzo 2026

La responsabilità degli amministratori è uno degli ambiti più delicati del diritto societario italiano. L’art. 2486 del Codice Civile stabilisce che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori hanno l’obbligo di limitare la gestione alla sola conservazione del patrimonio sociale. Qualsiasi condotta gestionale che superi questo limite può determinare responsabilità patrimoniale verso soci, creditori o terzi.

Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza ha elaborato criteri diversi e talvolta incoerenti per stimare il danno derivante da mala gestio. Alcuni giudici utilizzavano approcci equitativi, altri tentavano di isolare gli effetti di singoli atti gestori, altri ancora si limitavano a confrontare l’attivo e il passivo risultanti da procedure concorsuali. Questa frammentazione generava incertezza nella gestione del rischio da parte di amministratori e consulenti.

Con l’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c. nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il legislatore ha cercato di offrire criteri più chiari e presuntivi, semplificando la quantificazione del danno. 

Le Linee guida e orientamenti interpretativi pubblicate di recente dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e dal CNDCEC hanno tradotto questi criteri in indicazioni operative concrete, specificando come misurare il danno, quali valori patrimoniali considerare, come trattare i costi e in quali casi ricorrere al criterio residuale del deficit fallimentare.

In questo contesto, l’obiettivo della guida è duplice:

  1. fornire un quadro interpretativo sicuro e coerente della norma; 
  2. offrire strumenti operativi per valutare in modo concreto il danno patrimoniale derivante da mala gestio. 

 

Il concetto chiave: collegare condotta e danno

Le linee guida evidenziano che la quantificazione del danno non può limitarsi a un semplice calcolo contabile. Deve essere chiaro il nesso causale tra la condotta gestionale dell’amministratore e il deterioramento del patrimonio sociale. In altre parole, occorre determinare cosa sarebbe accaduto se l’amministratore avesse rispettato il dovere di gestione conservativa, e cosa invece è accaduto a causa di azioni o omissioni scorrette.

Ad esempio, se una società subisce una perdita di 500.000 € perché l’amministratore ha investito in operazioni rischiose, quando è già in corso una causa di scioglimento, il danno imputabile sarà legato a questa condotta, mentre eventuali costi inevitabili per la liquidazione dovranno essere esclusi.

 

I due criteri principali di quantificazione

Differenza dei netti patrimoniali

Questo è il criterio principale e più strutturato. La logica è la seguente: si confrontano due valori del patrimonio netto della società:

  • T1: la data in cui si verifica la causa di scioglimento della società, ad esempio una perdita di capitale che comporta il dovere di scioglimento o altre cause previste dalla legge; 
  • T2: la data in cui l’amministratore cessa dalla carica o, se antecedente, la data di apertura della procedura concorsuale. 

La differenza tra questi valori rappresenta il danno presunto. Tuttavia, non è sufficiente calcolare meccanicamente la differenza: vanno detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo criteri di normalità, ossia quei costi strettamente necessari per conservare e liquidare la società. Ad esempio, il compenso dei liquidatori, le spese per la custodia del patrimonio o altre spese inevitabili non imputabili alla mala gestio devono essere esclusi dal calcolo del danno.

Il criterio dei netti patrimoniali è particolarmente efficace quando la contabilità della società è regolare, completa e affidabile, perché consente di determinare con un grado elevato di precisione il deterioramento del patrimonio imputabile alla condotta dell’amministratore.

Deficit fallimentare (criterio residuale)

Il criterio del deficit fallimentare si applica solo in casi particolari, quando non è possibile utilizzare il primo criterio, ad esempio perché:

• le scritture contabili sono mancanti, incomplete o irregolari; 

• altre condizioni oggettive rendono impossibile determinare i netti patrimoniali con affidabilità. 

In questi casi, il danno si calcola come la differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale. Le linee guida chiariscono che questo criterio è residuale e non può sostituire il confronto dei netti patrimoniali se quest’ultimo è applicabile.

Come applicare concretamente i criteri: indicazioni operative

Le linee guida offrono una vera e propria procedura operativa, utile sia ai consulenti che agli amministratori. Ecco i passaggi principali:

  1. Individuare le date di riferimento
È fondamentale stabilire con precisione la data T1 (causa di scioglimento) e T2 (cessazione della carica o apertura della procedura concorsuale). Tutto il calcolo del danno dipende da questo arco temporale. 
  2. Determinare i patrimoni netti
Non basta estrarre i valori contabili dal bilancio: occorre correggerli per riflettere il valore reale del patrimonio disponibile in prospettiva liquidatoria, escludendo poste non rappresentative o non pertinenti alla gestione conservativa.
  3. Analizzare e stimare i costi sostenuti e da sostenere
Si includono solo quelli indispensabili alla conservazione e liquidazione, escludendo i costi derivanti da mala gestio. Ogni rettifica va documentata e motivata, per evitare contestazioni e garantire trasparenza.
  4. Applicare il criterio residuale solo se necessario
Il deficit fallimentare può essere usato solo in condizioni oggettive che impediscono l’applicazione del criterio dei netti patrimoniali. Non può diventare una scelta discrezionale. 

Chiarimenti e indicazioni operative

Le linee guida offrono anche chiarimenti su questioni interpretative delicate:

  • “Altre ragioni” per ricorrere al deficit fallimentare: devono essere oggettive e non meramente discrezionali. 
  • Nesso causale: ogni calcolo del danno deve mostrare chiaramente il collegamento tra la condotta dell’amministratore e la riduzione del patrimonio.
  • Rettifiche patrimoniali: le correzioni ai bilanci devono essere coerenti con la prospettiva liquidatoria e motivate secondo criteri documentabili. 

Effetti per imprenditori e consulenti

  • Amministratori: comprendere i criteri significa conoscere la presunzione di danno e le conseguenze di eventuali atti gestori non conservativi. 
  • Consulenti e CTU: devono documentare ogni passaggio contabile e patrimoniale, motivando rettifiche e scelta dei valori.
  • Curatori: il documento serve come guida per redigere relazioni di curatela e azioni di responsabilità solide e coerenti con la legge. 

In pratica, le linee guida trasformano una situazione di rischio astratto in una valutazione concreta e documentata, fondamentale per prendere decisioni operative o difensive.

Conclusione

Le linee guida della Fondazione e del CNDCEC costituiscono un riferimento essenziale per interpretare correttamente l’art. 2486 c.c. Forniscono criteri chiari e procedure applicative che consentono di misurare il danno patrimoniale derivante da mala gestio degli amministratori in modo strutturato, trasparente e documentabile. Per imprenditori e consulenti, rappresentano uno strumento indispensabile per:

  • valutare rischi e responsabilità; 
  • predisporre azioni preventive o difensive;
  • migliorare la governance aziendale e la gestione del rischio in contesti di crisi. 

Di seguito il documento:

  • La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. Linee guida e orientamenti interpretativi
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