Nella legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) sono state introdotte misure volte a contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'IVA nonché l'estensione della ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività d'impresa. In particolare, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere alla liquidazione dell'IVA qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione annuale.
Liquidazione automatica IVA in caso di omessa dichiarazione
Nello specifico, con l’art. 1, comma 111, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), il legislatore introduce il nuovo art. 54-bis.1 nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972, dal titolo “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, il quale prevede una nuova modalità di liquidazione delle dichiarazioni IVA omesse, la liquidazione automatica, anche avvalendosi di procedure automatizzate.
A tal fine, la dichiarazione IVA si considera omessa quando non viene trasmessa entro il novantesimo giorno successivo al termine di presentazione previsto al 30 aprile di ciascun anno (art. 8, comma 6, D.P.R. n. 322/1998).
La nuova disposizione inserita nel decreto IVA, al comma 1 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata alla liquidazione dell’IVA dovuta sulla base:
- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati contenuti nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni.
Dall’imposta dovuta così determinata non viene scomputato l’eventuale credito IVA del periodo d’imposta precedente ma si scomputano invece, i versamenti periodici eseguiti.
Si considera omessa anche la dichiarazione IVA trasmessa nei termini ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta.
Il comma 2 dell’art. 54-bis.1, disciplina la riscossione dell’imposta liquidata stabilendo che:
- se dai controlli eseguiti dovesse emergere un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, il quale, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, insieme agli interessi e alle sanzioni.
Se il contribuente nel termine indicato di 60 giorni non dovesse attivarsi (producendo la documentazione utile a rettificare la liquidazione dell’IVA operata dall’Amministrazione finanziaria, oppure qualora i riscontri forniti non fossero idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 602/1973. Se, invece, gli elementi forniti dall’interessato dovessero condurre ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione sarebbe nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorrerebbe nuovamente il termine di 60 giorni.
Lo stesso comma 2 aggiunge altresì che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, né è ammessa per il relativo pagamento, in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, l’autocompensazione di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2020).
La sanzione applicata per le violazioni in esame (art. 54-bis.1, comma 3) è pari al 120% dell’imposta liquidata (ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), al netto dei versamenti già effettuati. Tuttavia, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta ad un terzo (40%). Si ritiene non applicabile la sanzione ridotta del 75% (di cui all’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997) per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli fiscali (art. 54-bis.1, comma 4).
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere dettate disposizioni attuative del nuovo articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.