Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 26 gennaio 2026, n. 2, l’Agenzia delle entrate affronta il trattamento fiscale dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa versati da un datore di lavoro in base a un contratto collettivo rinnovato.
Il quesito
Nel caso di specie, alcune Associazioni di Categoria Nazionali in rappresentanza delle imprese italiane operanti nel settore, hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate delucidazioni circa l’imponibilità dei contributi interamente a carico datore di lavoro destinati all’assistenza sanitaria integrativa, come previsto dal rinnovo del CCNL unico dell’industria per l’anno 2024.
Una delle novità principali introdotte da questo rinnovo è l’implementazione di un sistema di assistenza sanitaria, il quale è interamente finanziato dal datore di lavoro attraverso un contributo mensile di 16,50 euro, corrispondente a 198 euro su base annua per ciascun lavoratore.
Gli istanti, al riguardo, chiedono all’Agenzia Entrate delucidazioni circa la possibilità di fruire dei benefici fiscali di cui all’art. 51 del TUIR relativamente ai premi versati per il descritto sistema di assistenza sanitaria integrativa.
Il dubbio è se tale contributo versato al Fondo di assistenza sanitaria integrativa possa fruire dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR dato che la tipicità della prestazione di lavoro che prevede l'alternanza tra periodi alle dipendenze del datore di lavoro e periodi nei quali il medesimo rapporto si estingue, possono determinare la circostanza che la copertura assicurativa che ha effetto nell'anno successivo rispetto al versamento del contributo, decorra per un periodo nel quale il lavoratore potrebbe non essere più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e conseguentemente copra periodi diversi da quelli di durata del rapporto di lavoro che ha comportato il pagamento del premio.
Soluzione delle Entrate
Nel rispondere al quesito prospettato, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’art. 51, comma 1, del TUIR, evidenziando come le deroghe a tale principio debbano essere interpretate alla luce delle specifiche condizioni previste dal legislatore.
In particolare, con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, la norma agevolativa richiede che i contributi siano versati in conformità a disposizioni di contratti collettivi o regolamenti aziendali e che siano destinati a fondi o casse con esclusiva finalità assistenziale, strutturati secondo criteri mutualistici.
Applicando tali considerazioni al caso di specie, le Entrate evidenziano il fatto che il contributo venga corrisposto dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro e in attuazione diretta di una previsione del CCNL, al raggiungimento di una durata-soglia che qualifica il lavoratore come destinatario del beneficio.
La successiva decorrenza della copertura sanitaria in un periodo nel quale il rapporto di lavoro potrebbe non essere più in essere viene considerata una conseguenza fisiologica delle caratteristiche del settore e della struttura annuale delle polizze sanitarie, ma non incide sul presupposto fiscale rilevante.
Ciò che rileva ai fini dell’esclusione dal reddito, secondo le Entrate, è il nesso tra il versamento del contributo e il rapporto di lavoro che ne costituisce il titolo giuridico ed economico.
Pertanto, conclude l’Agenzia, i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.