Recependo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2026 che ha esteso, anche per l’annualità corrente, il bonus mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato la sua Guida.
L’articolo 1, comma 22, della legge n. 199/2025 ha, infatti ,prorogato anche per il 2026 la possibilità di ricevere il bonus, confermando integralmente, come per l’anno passato, la struttura della misura.
In che cosa consiste l'agevolazione
Il Bonus mobili ed elettrodomestici consente di ricevere una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione.
A chi si rivolge il bonus mobili ed elettrodomestici
Destinatari dell’agevolazione sono unicamente i soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi edilizi di cui all'art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986.
Dunque, chi sostiene la spesa dei mobili o degli elettrodomestici deve essere lo stesso soggetto che sta svolgendo la ristrutturazione dell’immobile a cui tali beni sono destinati.
Necessarie opere di intervento edilizio
Affinchè si possa accedere al bonus è necessario svolgere interventi di recupero edilizio:
- su singole unità immobiliari residenziali;
- o anche su parti comuni di edifici residenziali.
Tali interventi edilizi devono essere iniziati dal primo gennaio 2025, mentre la spesa per i mobili e gli elettrodomestici può avvenire nel 2026, ma questo non è necessario, infatti, l’Agenzia delle entrate chiarisce nella sua guida che le spese edilizie possono anche essere sostenute in data successiva a quella degli arredi.
Quello a cui occorre fare attenzione è invece la data di inizio lavori, perché è doveroso che tale data preceda l’acquisto dei beni.
Per gli interventi che non richiedono titoli abilitativi o comunicazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quali interventi rientrano e quali invece sono esclusi
Nel bonus rientrano quelli che vengono definiti interventi “trainanti”, come:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- interventi sulle parti comuni condominiali, compresa la manutenzione ordinaria.
Sono invece esclusi dal beneficio:
- gli interventi finalizzati alla sicurezza, a meno che non rientrino nell’ambito degli interventi edilizi agevolabili;
- gli interventi di riqualificazione energetica agevolati con Ecobonus;
- la realizzazione di box o posti auto pertinenziali;
Si può fruire del bonus mobili anche se si ha accesso a misure di agevolazione come Sismabonus e Superbonus, purché vengano rispettati i presupposti edilizi.
Spese ammesse e spese escluse
Il bonus può essere richiesto per l’acquisto di:
- mobili nuovi (sedie, divani, cucine, armadi, illuminazione, ecc);
- grandi elettrodomestici nuovi, rispettando le classi energetiche indicate di seguito:
- classe A o superiore per i forni;
- classe E o superiore per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
- classe F o superiore per frigoriferi e congelatori.
E’ possibile fruire del bonus anche relativamente alle spese di trasporto e montaggio.
Sono escluse dal bonus, invece, spese sostenute per l’acquisto di:
- tendaggi;
- oggetti di complemento;
- porte;
- pavimentazioni.
Ammontare della detrazione
La detrazione anche per quest’anno è pari al 50% della spesa e va calcolata su un tetto massimo di spesa pari a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) o per ciascuna parte comune oggetto di intervento.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Quando ricorrono spese “a cavallo di due anni”, il limite di 5.000 euro va considerato al netto delle spese già sostenute negli anni precedenti, se riferite al medesimo intervento edilizio.
Per poter beneficiare della misura, occorre effettuare i pagamenti utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, come carte di credito o debito oppure bonifici.
Documenti da conservare
Occorre conservare:
- ricevuta del bonifico;
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
- documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti;
- documentazione da cui risulti la classe energetica dell’elettrodomestico, se previsto l’obbligo dell’etichetta; per quelli senza etichetta (perché non obbligatoria), dichiarazione attestante che per il prodotto acquistato non è ancora previsto l’obbligo di etichettatura.
Escluso trasferimento a terzi della detrazione
Le Entrate precisano che la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.
Infine, si rammenta che il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.