A gennaio 2026, per i lavoratori del Settore Campeggi e villaggi turistici (Confcommercio), ci sono importanti novità.
Novità
L’accordo di rinnovo del 05 luglio 2024 con vigenza contrattuale del 01-07-2024/31-12-2027 si applica i rapporti di lavoro tra le aziende sottoindicate ed il relativo personale dipendente:I) Aziende Alberghiere a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, [taverne,] locali notturni, [caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto lll] e altri pubblici esercizi annessi [agli alberghi e pensioni] alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore; c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici; d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio; e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio; f) colonie climatiche e attività similari;
g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;h} attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Chiarimento a verbalel) Complessi Turistico - Ricettivi dell'aria aperta a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Porti e Approdi turisticia) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
IV) Rifugi Alpini Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (Ateco), anche se non espressamente menzionate.
L’accordo in esame prevede per il mese di gennaio 2026 le seguenti novità:
- Vitto ed alloggio:Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali; c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice nelle misure e con le decorrenze appresso indicate:
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servizio |
decorrenza/importo |
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1° luglio 2024 |
1° gennaio 2026 |
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un pranzo |
euro 0,95 |
euro 1,05 |
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una prima colazione |
euro 0,17 |
euro 0,19 |
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un pernottamento |
euro 1,09 |
euro 1,17 |
e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;f) il dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazioneal datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni; g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle R.S.A. per ricercare le più idonee soluzioni. Con le decorrenze sottoindicate, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima riportata in tabella:
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servizio |
decorrenza/adeguamento |
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1° luglio 2024 |
1° gennaio 2026 |
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un pranzo |
euro 0,10 |
euro 0,20 |
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una prima colazione |
euro 0,01 |
euro 0,03 |
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un pernottamento |
euro 0,09 |
euro 0,17 |
- Assistenza sanitaria integrativa per i Quadri
I Quadri del Settore Turismo devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.). A decorrere dall’1.1.2005, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 302,00 a carico del datore di lavoro e in euro 42,00 a carico del Quadro. A decorrere dall’1.1.2008, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 340,00 a carico del datore di lavoro e in euro 50,00 a carico del Quadro. A decorrere dall’1.1.2025, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 360 a carico del datore di lavoro e in euro 50 a carico del Quadro. A decorrere dall’1.1.2026, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 380 a carico del datore di lavoro e in euro 50 a carico del Quadro.La quota costitutiva una tantum a carico del datore di lavoro, da corrispondere all'atto della prima iscrizione del Quadro, è fissata in euro 302,00, elevati a euro 340,00 a decorrere dall’1.1.2009.Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le parti.Il datore di lavoro che ometta il versamento della quota costitutiva una tantum e delle quote contributive annue di cui al presente articolo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.