Con la risposta a interpello 13 gennaio 2026, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini dell’imposta di registro degli accordi patrimoniali tra studi professionali e soci che cessano l'attività.
La questione nasce dalla necessità di stabilire se l’indennizzo riconosciuto all’associato uscente debba essere trattato come “assegnazione ai soci”, fattispecie disciplinata dall’art. 4 della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. n. 131/1086 (TUR), che prevede specifiche aliquote per gli atti societari, comprese le assegnazioni di beni ai soci in occasione di recesso, esclusione o liquidazione.
La fattispecie
Nello specifico del caso prospettato, lo Studio notarile interpellante è una Associazione tra professionisti costituita mediante scrittura privata autenticata debitamente registrata, soggettivamente modificata per scrittura privata autenticata debitamente registrata, fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve.
I patti associativi riconoscono al professionista, al momento dello scioglimento del vincolo associativo, quale diritto particolare, un indennizzo a carico dell'Associazione professionale, nell'ammontare da determinarsi in forma scritta da tutti gli associati, di comunce accordo.
L’accordo, definito come “regolamentazione patrimoniale conseguente ad estinzione del vincolo associativo”, verrà formalizzato mediante corrispondenza via PEC tra i soggetti interessati, non essendo richiesta la forma contrattuale scritta ad substantiam.
Ciò premesso, l'istante intende conoscere il corretto trattamento dell'accordo descritto ai fini dell'imposta di registro e in particolare, se il predetto accordo possa essere registrato solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200.
Lo Studio istante ritiene che l'accordo, non essendo relativo a beni immobili e perfezionato per corrispondenza, debba essere registrato solo in caso d’uso, con imposta in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell’art. 1, della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina degli atti societari in termine fisso è delineata dall’art. 4 della Tariffa, Parte I, del TUR, che alla lett. d) individua gli atti di assegnazione ai soci o associati.
Secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria (v. Circolare n. 18/E/2013), tali atti sono quelli con cui viene deliberata l’assegnazione di beni a vario titolo, inclusa l’ipotesi di recesso.
Le Entrate rilevano che, nel caso di specie, l’accordo non è formalizzato con la delibera di modifica dell’associazione, ma con uno specifico accordo da concludere tra le parti, ovvero tra l’Associazione e l’associato uscente. Viene quindi evidenziata una differenza sostanziale tra i due atti:
– la delibera è un atto collegiale, espressione della sola volontà dell’ente associativo;
– l’accordo rappresenta invece il punto d’incontro tra le volontà dell’ente associativo e di una parte diversa (il notaio uscente).
Ne deriva che non sono applicabili alla fattispecie le disposizioni del riferito art. 4, poiché l’accordo non integra una delibera che estrinseca la volontà dell’ente.
Nonostante l’assegnazione sia generalmente considerata l’operazione contraria rispetto all’atto di conferimento, tale logica non si applica al caso di specie. L’accordo sull’indennizzo non può definirsi propriamente come operazione contraria al conferimento in quanto riferito ad importi (anche significativamente) maggiori e diversi rispetto all’apporto iniziale.
L’Agenzia Entrate ritiene pertanto che l’atto di determinazione dell’indennizzo sia da ricondursi tra gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. Per tale tipologia di atti è applicabile l’aliquota proporzionale del 3%.
Considerato che l’accordo è concluso per corrispondenza e che non sussiste l’obbligo della forma scritta ad substantiam, si applica l’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte II, del TUR, per cui l’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (o in caso di registrazione volontaria), mantenendo l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3%.
Da ultimo, l’Agenzia Entrate richiama l’art. 20 del TUR, secondo cui l’imposta si applica in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto presentato, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente.