I soggetti che hanno effettuato la prenotazione per il credito d’imposta riferito agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2025, attraverso la “Comunicazione per l’accesso”, hanno tempo fino al prossimo 9 febbraio per presentare la dichiarazione sostitutiva.
Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni, è possibile interrogare la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, dove sono pubblicati anche il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione, oppure l’apposita sezione del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei ministri.
Il beneficio è destinato ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Si rammenta che, secondo quanto previsto dall’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 250, che ha istituito la misura, requisito imprescindibile per fruire dell’agevolazione è l’incremento dell’investimento rispetto all’annualità precedente.
Infatti, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i., a partire dall'anno 2018, è possibile fruire di un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e all’epoca, causa Covid, venne meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
A partire poi dall’anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già indicati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
Rispetto all’anno 2022, quindi viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione (per “analoghi investimenti” sullo “stesso mezzo di informazione”, si intendono investimenti sullo “stesso canale informativo”, cioè sulla stampa cartacea e online).
Il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, ha fissato le modalità e i criteri di attuazione della disciplina in materia, specificando gli investimenti che consentono di accedere alla misura, i casi di esclusione, la procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, i controlli e le modalità finalizzate a garantire il rispetto del limite di spesa.
In data 31 luglio 2018 con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, è approvato il modello di comunicazione telematica e sono state chiarite le modalità per la presentazione della comunicazione sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.
Quali investimenti rientrano nel tax credit
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus
In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito astrattamente godibile da ciascun soggetto.
Successivamente, occorre presentare le "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati" nell’anno precedente, dunque entro il 9 febbraio 2026, i soggetti che hanno prenotato il tax credit devono presentare la dichiarazione sostitutiva per gli investimenti effettuati nel 2025; solo in seguito sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti effettivamente ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).
Per fruire del credito è necessario riportare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .