L’art. 1, commi 448-452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che hanno presentato nel 2025 la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023.
Norme di procedura
Dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026 è previsto (art. 1, comma 448, legge n. 199/2025) che alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025, spetti, nell’anno 2026, un credito d’imposta nella misura del 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la predetta comunicazione.
Sull’argomento, con Provvedimento 12 dicembre 2025, n. 570046, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva definito al 60,3811% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e art. 1, comma 488, della legge n. 207/2024.
In tal modo, le imprese che hanno già diritto al 60,3811% di quanto richiesto potranno ottenere il 14,6189% in più, arrivando a un credito d’imposta pari al 75% di quanto richiesto.
Viene comunque previsto che la somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023, come determinato sulla base dell’art. 1, comma 488, della legge n. 207/2024, non possa eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa 2025 di cui all’art. 1, comma 468, della legge n. 207/2024 (art. 1, comma 449, ultima parte, legge n. 199/2025).
Tuttavia, è disposto che l’ulteriore credito d’imposta spetti a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024. Ciò vuol dire che il credito d’imposta aggiuntivo di cui trattasi non spetta se per uno o più investimenti è riconosciuto il bonus investimenti transizione 5.0.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta aggiuntivo, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, nella quale dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.
La seconda parte del comma 449 demanda a un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, la definizione degli elementi informativi da indicare nella comunicazione nonché le modalità di trasmissione della stessa.
Il comma 451 prevede che il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile nell’anno 2026, unicamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026.
Al credito d’imposta in esame non si applica, per espressa previsione normativa (comma 451, seconda parte), il limite alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (pari al limite annuale di 250.000 euro).
Viene inoltre stabilito (comma 450) che il credito d’imposta aggiuntivo riconosciuto deve essere proporzionalmente rideterminato al ricorrere delle ipotesi di rideterminazione del credito di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. n. 124/2023. Cin la conseguenza che l’importo indebitamente utilizzato va restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano dette ipotesi.
Il comma 450, ultima parte prevede che le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023, sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero la comunicazione presentata per il credito d’imposta aggiuntivo contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
Infine, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, si applicano al credito d’imposta di cui trattasi le disposizioni di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023 (legge n. 162/2023) e al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, anche ai fini delle attività di controllo.