A gennaio 2026, per i lavoratori del Settore Agricoltura Impiegati, viene modificata la disciplina del Fondo Sanitario Impiegati Agricoli.
Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2024 con vigenza contrattuale del 01-01-2024/31-12-2027 si applica ai quadri ed agli impiegati agricoli. In tale contratto si stabilisce che le Parti firmatarie del presente Contratto hanno istituito un Fondo per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie denominato Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (Fia). Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i Quadri e gli Impiegati ai quali si applica il presente Contratto. La rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di assunzione e vale fino a eventuale revoca. A decorrere dall’1.1.2025 il contributo del datore di lavoro per l'iscrizione al Fondo, è di euro 520,00 annui e il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondò medesimo.Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell'intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno, trattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota contributiva anticipata per il medesimo.È altresì consentito effettuare il versamento tramite la procedura di autodenuncia contributiva della Fondazione Enpaia, con le stesse modalità e scadenze previste per i contributi obbligatori. Le modalità dell'iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo. Le Organizzazioni Datoriali e Sindacali, firmatarie del presente Contratto, assumono l'impegno di sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori riguardo l'importanza dell'adesione al Fondo Fia e si impegnano ad organizzare tutte le iniziative utili alla promozione del Fondo sanitario. Le Parti si riservano altresì di monitorare gli effetti delle iniziative e delle modifiche previste nel presente articolo, al fine di verificarne l'efficacia e di adottare eventuali correttivi.