Con la Risposta a interpello 11 dicembre 2025, n. 311, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, intende cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza.
La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.
Il quesito principale è se detta cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024.
L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’intepello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA.
La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, come modificato), esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.
Nella fattispecie in trattazione, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale. Peraltro, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), per cui non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.
Inoltre, in base alla Risoluzione n. 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.
Pertanto l’operazione è imponibile IVA, ex art. 3 D.P.R. n. 633/1972, in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.
Con riguardo all’imposta di registro, poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta fissa di registro, come disposto dall’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Anche sotto il profilo delle imposte sui redditi, l’Agenzia Entrate chiarisce che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo (art. 54 del TUIR, novellato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024).
Il principio è quello della onnicomprensività, nel senso che tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.
Pertanto, la partita IVA va tenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata; i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa; non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.
Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.
In merito agli ISA, le Entrate confermano che l’istante potrà indicare:
- il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
- il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.
In definitiva, secondo l’Agenzia Entrate, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:
- emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
- mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
- tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
- applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
- non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.